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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 30/04/2019, n. 18
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L. R. Puglia 30/04/2019, n. 18
- L.R. 09/08/2019, n. 35
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Titolo I - Disposizioni in materia di riduzione del consumo del suolo |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge detta disposizioni in materia di pianificazione e trasformazioni urbanistiche al fine di conseguire o |
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Art. 2 - Perequazione urbanistica1. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale perseguono la perequazione urbanistica intesa come l’insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione delle trasformazioni degli ambiti ivi previsti, mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un’equa distribuzione dei costi e dei benefici determinati dalla pianificazione e ad assicurare al comune le aree destinate a dotazioni territoriali e a infrastrutture, in alterna |
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Art. 3 - Compensazione urbanistica1. In presenza di vincoli preordinati all’espropriazione o della loro reiterazione, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono definire misure finalizzate a compensare, in alternativa all’indennità, i proprietari di aree o di beni immobili che il comune intende acquisire per la realizzazione di opere pubbliche. Tali misure consistono: |
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Art. 4 - Misure premiali1. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono prevedere, in favore dei soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche o dei proprietari di beni immobili meritevoli di tutela e valorizzazione, misure premiali a fronte di interventi volti a migliorare le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali, architettoniche e culturali dell’ambito di intervento. 2. Le misure premiali hanno lo scopo di incentivare: a) l’eliminazione di detr |
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Art. 5 - Strumenti di piano1. Le previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, trovano applicazione attraverso gli strumenti urbanistici previsti dall’articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio). 2. Le previsioni strutturali del PUG stabiliscono gli obiettivi da perseguire e i limiti entro i quali attuare la perequazione, la compensazione e le misure premiali, in coerenza con le linee fondamentali dell’assetto del territorio e le direttrici di sviluppo urbano. 3. Le previsioni programmatiche del PUG: a) individuano gli ambiti di trasformazione entro i quali att |
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Art. 6 - Limiti territoriali di applicazione1. Al fine di ridurre il consumo di suolo, le quantità edificatorie riconosciute a titolo di misure premiali o comp |
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Art. 7 - Circolazione delle quantità edificatorie1. Le quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazioni o misure premiali riguardano proprietà immobiliari catastalmente individuate. Dette quantit&agrav |
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Art. 8 - Registro delle quantità edificatorie1. Al fine di monitorare i processi di attuazione degli strumenti di pianificazione, i comuni istituiscono e aggiornano il registro delle quantità edificatorie in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie derivanti da perequazione, co |
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Art. 9 - Contributo straordinario di urbanizzazione per interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso1. In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel caso di interventi su aree o immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l’approvazione di varianti urbanistiche o il rilascio di deroghe o che prevedano un cambio di destinazione d’uso, è dovuto al comune, da parte del soggetto attuatore, un Contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) in misura non inferiore al 50 per cento del maggior valore generato dai suddetti interventi. Tale contributo è definito sulla base dei criteri di cui al presente articolo ed è aggiuntivo rispetto al contributo per il rilascio del permesso di costruire. 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è determinato dai comuni tenendo conto del valore di trasformazione dell’immobile, dei suoi costi e della tipologia di intervento a seconda che: a) preveda variante urbanistica con incremento di volumetria/superficie o con una diversa destinazione dell’area; b) preveda variante urbanistica con una diversa destinazione di aree destinate a servizi; c) preveda una diversa destinazione urbanistica dell’area senza edificazione; d) modifichi esclusivamente parametri edilizi senza incremento di volumetria/superficie o cambi di destinazione; e) preveda un mero cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti senza incremento di volumetria/ superficie. 3. Il maggior valore generato dalla trasformazione dell’immobile è pari alla differenza tra il valore di trasformazione calcolato con riferimento all’edificabilità di cui alla proposta di intervento (VT1) e il valore della trasformazione del medesimo immobile calcolato con riferimento alla edificabilità di cui alla disciplina urbanistica previgente (VT0). Il valore di trasformazione dell’immobile (VT) è dato dalla differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell’immobile (VM) e il costo di trasformazione (CT). 4. Il costo di trasformazione (CT) è costituito dalla sommatoria dei c |
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Art. 10 - Norma transitoria - Piani di Intervento1. Nelle more dell’approvazione dei rispettivi Piani urbanistici generali ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 20/2001, i comuni dotati di strumenti di pianificazione urbanistica, approvati ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), e del Documento programmatico per la rigenerazione urbana (DPRU) di cui all’articolo 3 della l.r. 21/2008, possono individuare, attraverso l’approvazione di appositi Piani di intervento in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente, gli ambiti di trasformazione o i comparti in cui trovano applicazione le norme previste dalle presenti disposizioni in materia di compensazione urbanistica, di cui all’articolo 3, e di misure premiali, di cui all’articolo 4, prevedendo la possibilità di incrementare sino a un massimo del 20 per cento la capacità insediativa prevista dai predetti strumenti urbanistici e definendo gli indici per la |
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Titolo II - Disposizioni diverse |
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Art. 11 - Disposizioni in materia di aviosuperfici e campi di volo1. In conformità con l’articolo 7, comma 1, lettera l), della legge regionale 15 |
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Art. 12 - Disposizioni in materia di applicazione della legge regionale 3 novembre 2016, n. 301. Per gli esercenti delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso), che non hanno provveduto nei termini agli adempimenti previsti al medesimo articolo 4, comma 2, è consentito l’avvio delle attività d |
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