La L. 19 maggio 1997, n. 137,R al comma 9 e seguenti dell'art. 1, ha innovato significativamente le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 175/88 Re successive modifiche, che subordinavano alla conclusione delle apposite istruttorie ed alla successiva predisposizione dei piani di emergenza esterna da parte dei prefetti l'informazione alla popolazione sui possibili rischi conseguenti alla presenza sul territorio delle attività industriali soggette a «notifica», sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti.
1. Tale legge dispone, infatti, che, in sede di prima applicazione, i fabbricanti inviino un'apposita scheda di informazione al Ministero dell'ambiente, alla regione, al comitato tecnico-regionale, al prefetto, all'azienda sanitaria locale ed al sindaco per le nuove attività contestualmente alla «notifica» e alla «dichiarazione», per quelle in esercizio soggette a notifica entro il 9 agosto 1997 e per quelle soggette a dichiarazione entro il 10 giugno 1998.
2. Il sindaco, dopo aver completato tale scheda la distribuis