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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 18/04/2019, n. 2
Regolam. R. Marche 18/04/2019, n. 2
Regolam. R. Marche 18/04/2019, n. 2
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Art. 1 - (Oggetto)1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie a dare attuazione della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall’articolo 21 della medes |
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Capo I - Individuazione delle zone di collocazione delle farmacie |
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Art. 2 - (Criteri e modalità)1. Nell’individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie i Comuni valutano l’adeguatezza del servizio farmaceutico in relazione a tutta la sua estensione geografica, ivi compresi i territori periferici situati al confine con Comuni limitrofi, con particolare riferimento a: a) equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico; b) maggiore attenzione alle zone dove è previsto uno sviluppo economico, urbanistico o un aumento demografico; |
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Art. 3 - (Modalità di revisione)1. La revisione biennale delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 2, comma 2, è effettuata dal Comune, previo parere dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, attraverso apposito atto dell’organo statutario competente, anche su proposta dei farmacisti o delle popolazioni interessate. 2. Nel caso in cui il Comune non effettui la revisione nei termini previsti in presenza dei requisiti per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche o qualora risultasse necessario modificare la zona delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale, l’atto è adottato in via sostitutiva dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comun |
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Art. 4 - (Farmacie soprannumerarie)1. Le farmacie divenute soprannumerarie per decremento della popolazione possono essere soppresse previa assegnazione di una nuova sede farmaceutica mediante: a) decentramento, ai sensi dall’articolo 5, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). Esso consiste nel tra |
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Art. 5 - (Farmacie rurali)1. La classificazione di una farmacia in rurale o urbana è effettuata dall’ASUR al momento dell’autorizzazione all’apertura e |
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Art. 6 - (Dispensari farmaceutici e farmacie succursali)1. Se non sussistono i presupposti per l’apertura di una nuova farmacia, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della l.r. 4/2015 la Giunta regionale può istituire, anche su proposta dei farmacisti o delle popolazioni interessate e previo parere dell’ASUR nonché dell’Ordine provinciale dei farmacisti e del Comune competenti per territorio, dispensari farmaceutici o farmacie succursali. 2. L’istituzione di un dispensario farmaceutico permanente può essere effettuata: |
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Capo II - Modalità di esercizio del servizio |
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Art. 7 - (Orari e turni di apertura)1. Ai sensi dell’articolo 13 della Lr 4/2015 la determinazione dell’orario giornaliero di apertura delle farmacie, per almeno trentotto ore settimanali |
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Art. 10 - (Assenza del farmacista)1. Ai sensi degli articoli 119 e 121 del r.d. 1265/1934, il titolare di ciascuna farmacia e il direttore responsabile di farmacia pubblica sono tenuti a mantenere ininterrottamente il servizio secondo gli orari e i turni stabiliti ai sensi dell’articolo 7 |
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Art. 11 - (Cartelli e segnaletica)1. Ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 4/2015, all’esterno di ciascuna farmacia, oltre all’insegna rapprese |
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Capo III - Volume d’affari delle farmacie rurali e modalità di richiesta di indennità e contributi |
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Art. 12 - (Volume d’affari)1. Il calcolo del volume d’affari per l’erogazione dell’indennità di residenza e del contributo a |
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Art, 13 - (Domanda per indennità di residenza e contributo aggiuntivo)1. farmacisti aspiranti all’indennità di residenza e al contributo aggiuntivo di cui agli articoli 18 e 19 della I.r. 4/2015 presentano all’ASUR tramite PEC, entro il 30 giugno di ogni a |
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Capo IV - Vigilanza e attività ispettiva |
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Art. 14 - (Attività di vigilanza sulle farmacie)1. L’attività di vigilanza sulle farmacie è svolta dall’ASUR ai sensi degli articoli 111 e 127 del r.d. 1265/1934 principalmente mediante ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie. 2. Le ispezioni preventive sono svolte prima del rilascio dell’autorizzazione all’apertura o in caso di trasferimento dei locali e riguardano il controllo dell’ubicazione e dell’utilizzazione dei locali stessi per il servizio farmaceutico. |
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Art. 15 - (Attività di vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico)1. L’attività di vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico è svolta dall’ASUR ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 4/2015, mediante ispezi |
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Art. 16 - (Commissione ispettiva sulle farmacie e gli esercizi commerciali)1. La Commissione ispettiva sulle farmacie e gli esercizi commerciali è nominata dal direttore generale dell’ASUR ed è composta da: a) il responsabile del servizio farmaceutico territoriale, con funzione di |
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Art. 17 - (Attività di vigilanza sui magazzini di distribuzione all’ingrosso)1. L’attività di vigilanza sui magazzini di distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano e veterinario è svolta dall’ASUR in base a quanto previsto dal Titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), principalmente mediante ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie. 2. Le ispezioni preventive devono essere svolte prima dell’autorizzazione alla vendita: il Comune ove è ubicato il magazzino o il deposito per la commercializzazione all’ingrosso di medicinali, ricevuta la domanda di auto |
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Art. 18 - (Commissione ispettiva sui magazzini di distribuzione all’ingrosso)1. La Commissione ispettiva sui magazzini di distribuzione all’ingrosso è nominata dal direttore generale dell’ASUR ed è composta da: a) due farmacisti del servizio farmaceutico territoriale, di cui uno con funzione di presidente; |
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