L. 09/05/1989, n. 168 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 09/05/1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Stralcio. In vigore dal 26/05/1989.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 03/02/1993, n. 29
- D.L. 16/031993, n. 61 (L. 14/05/1993, n. 138)
- D.P.C.M. 20/10/1995
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 204
- D. Leg.vo 30/01/1999, n. 19
- D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165
- D. Leg.vo 27/01/2012, n. 18
- D. Leg.vo 29/03/2012, n. 49
- D. Leg.vo 25/11/2016, n. 218
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TITOLO I - ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO
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Art. 1. - Istituzione

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», con il comp

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Art. 2. - Funzioni

1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica; N3

b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amminis

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Art. 3. - Programmazione e coordinamento della ricerca

1. N7

2.

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Art. 4. - Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per

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Art. 5. - Denominazioni

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: &laqu

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TITOLO II - AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA
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Art. 6. - Autonomia delle università

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fi

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Art. 7. - Autonomia finanziaria e contabile delle università

1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di

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Art. 8. - Autonomia degli enti di ricerca

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Art. 9.

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TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
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Art. 10. - Organi collegiali - CUN

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche

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Art. 11. - Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia

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Art. 12. - Organizzazione

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori; studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei

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Art. 13. - Personale

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessiv

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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 14. - Ragioneria centrale

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qual

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55267 3301241
Art. 15. - Trasferimento di fondi

1. Fino alla approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel

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55267 3301242
Art. 16. - Università

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare la entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappre

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Art. 17. - Enti di ricerca

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle dis

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Art. 18. - Organizzazione

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffi

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Art. 19. - Personale

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

2) presso la segreteria del CUN;

3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

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55267 3301246
Art. 20. - Norme particolari per il CNR

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55267 3301247
Art. 21. - Norma abrogativa

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in o

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55267 3301248
Art. 22. - Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del b

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55267 3301249
Tabella A - Dotazione organica del personale

N17

Parte di provvedimento in formato grafico

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