D. Dir. Gen.R. Sicilia 23/04/2019, n. 189 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Dir. Gen.R. Sicilia 23/04/2019, n. 189

Direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell'art. 3 "Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche", comma 2, del DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".
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[Premessa]

IL DIRIGENTE GENERALE


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO l’art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 - “Istituzione del Dipartimento Regionale Tecnico”;

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Articolo 1

Sono approvate le direttive di cui all’Allegato A del presente Decreto, previste per il periodo transitorio, redatte

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Articolo 2

Il presente decreto, unitamente all’allegato “A”, sarà pubblicato sui siti istituzionali dell&rsq

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Allegato A - DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Art. 3. Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. - Direttive periodo transitorio ai sensi dell’art. 3 comma 2.


All’Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico

Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana

A tutti i Comuni della Regione Siciliana

A tutti gli Ordini Professionali della Sicilia


Visto il Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 92 del 18 aprile 2019, nelle more dell’emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle linee guida di cui all’art. 3 dello stesso decreto legge, sul territorio regionale si applicheranno, in via transitoria e sino al 30 maggio 2019, le norme previgenti di cui al DPR 380, come recepito dalla LR 16/2016 (leggi 1086/71, 64/74), in aderenza a quanto disposto con nota di questo Dipartimento n. 87466 del 19 aprile 2019.

Dalla data del 31 maggio 2019 e fino all’emanazione delle suddette linee guida del MIT, sul territorio regionale, le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate come segue:

A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi “rilevanti” ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli inter

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Allegato A - appendice 1

Elenchi non esaustivi previsti dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (estratto dalla GURS n. 7 del 13/02/2004 – parte I)


ELENCO “A”

Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione

2. Centrali operative 118

3. Cliniche e case di cura (d)

4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)

5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)

6. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (a)

7. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (a)

8. Edifici destinati a sedi comunali (a)

9. Edifici destinati a comunità montane (a)

10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM e COC) (b)

11. Edifici sede di enti territoriali con finalità d’uso connesse alla gestione dell’emergenza (enti fieristici, consorzi di bonifica, enti parco o riserve)

12. Centri funzio

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Allegato A - appendice 2

Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile:

a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;

b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;

c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, inc

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