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17/04/2019

Il TAR Puglia sulla valenza giuridica delle Linee Guida ANAC

Con la sentenza del 28/03/2019, n. 519, il TAR Puglia-Lecce si pronuncia sulla natura e vincolatività delle Linee Guida dell’ANAC.

Nel caso di specie un partecipante ad una gara pubblica aveva impugnato l’ammissione alla procedura di un altro operatore sostenendo che quest’ultimo non aveva dichiarato di aver subito penali nell’esecuzione di un precedente contratto e che per tale ragione andava escluso dalla gara, ai sensi dell’art. 80, D. Legvo 50/2016, comma 5, lett. c). La sanzione espulsiva discendeva, secondo la parte ricorrente, dalle Linee Guida ANAC n. 6 aggiornate con la Delibera 11/10/2017, n. 1008, che affermano la rilevanza delle penali che abbiano superato l’1% del valore lordo di appalto.

Al proposito il TAR, rigettando il ricorso, ha precisato che le suddette Linee Guida ANAC non possiedono la forza normativa dei regolamenti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. 400/1988, con tutto ciò che ne deriva in termini di forza e valore dell’atto (tra l’altro: resistenza all’abrogazione da parte di fonti sottordinate e disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale). Pertanto, non essendo le Linee Guida in esame assimilabili alle fonti del diritto, le stesse non possono soddisfare il requisito del clare loqui (“parlar chiaro”) predicato dalla giurisprudenza europea e nazionale (v. Corte di giustizia UE, sentenza 02/06/2016, causa C-27/15 e C. Stato Ad. plen. 27/07/2016, n. 19).

In sostanza, afferma il TAR, pretendere di ricavare la sanzione espulsiva non già dalla violazione di una precisa norma giuridica, ma da una prassi dettata da una autorità amministrativa (tale dovendosi intendere l'ANAC), cui non è attribuito alcun potere di normazione primaria o secondaria, non soddisfa il requisito della certezza dei rapporti giuridici, ben potendo mutare nel corso del tempo.

Dalla redazione