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02/04/2019

Realizzazione di una tettoia o pensilina e qualificazione come pertinenza

Manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.

C. Stato 06/02/2019, n. 904 ha ribadito i consolidati principi normativi e giurisprudenziali che regolano il regime edilizio delle "pertinenze", con particolare riguardo ad interventi relativi alla realizzazione di tettoie o pensiline.

In particolare la Corte ha ricordato come la qualifica di "pertinenza" dal punto di vista urbanistico è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e opere simili, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera principale, e non siano coessenziali alla stessa, tali cioè che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Applicando questo fondamentale principio alla realizzazione di una tettoia - fatta salva la presenza di una eventuale diversa normativa regionale o comunale - ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma. Nella fattispecie è stato ritenuto non qualificabile come pertinenza un manufatto consistente in una tettoia con copertura in legno rifinita con tegole in plastica delle dimensioni di mt. 15,00 x 23,50 x 4,00, sostenuta da otto blocchi di travertino che fungevano da colonne della struttura.

Volendo generalizzare, una tettoia consiste in un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto, sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Si tratta di opera di maggiore consistenza e impatto visivo rispetto ad una semplice tenda o pergolato (normalmente costituito, quest’ultimo, da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali), non solo pertanto destinata a creare ombra ad aree scoperte me atta anche ad essere utilizzata come riparo di persone e cose nonché ad aumentare l’abitabilità dell’immobile ed eventualmente modificarne sagoma e prospetti.

Per questi interventi, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera c), in combinato con l'art. 23 del D.P.R. 380/2001 medesimo, comma 01, lettera a) e con l'Allegato del D. Leg.vo 222/2016, Sezione II - Edilizia, punto 8, il regime edilizio sarà: richiesta del Permesso di costruire o presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di costruire (SCIA alternativa).

Potrà invece essere qualificato come pensilina, rientrando nel regime edilizio delle pertinenze (attività edilizia libera senza oneri di comunicazione) la realizzazione di un elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio, privo di montanti verticali di sostegno ed avente essenzialmente funzione ornamentale, non idoneo pertanto alla protezione di persone e cose dalle intemperie.

Sulla nozione di pertinenza in senso urbanistico e sulla differenza con la relativa nozione civilistica si vedano anche: C. Stato 16/02/2017, n. 694; C. Stato 02/02/2012, n. 615.

 

Dalla redazione