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28/03/2019

Traslazione manufatto senza modifica di superficie e sagoma

Il TAR Toscana chiarisce che la traslazione di un edificio da realizzarsi rispetto all'area di sedime, senza modifica di superficie e sagoma, non costituisce una variazione essenziale al progetto assentito.

La fattispecie esaminata dai giudici riguardava peraltro un intervento da eseguirsi in zona vincolata.

Secondo la Corte, l’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004, comma 4, lettera a), il quale ammette l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria per i lavori che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero il loro incremento, legittimamente può essere applicato per sanare una fattispecie in cui la costruzione da realizzare è stata traslata dall’originaria collocazione sull’area di sedime, senza che si sia verificata alcuna variazione di superficie, altezza e sagoma del manufatto.

In tal caso inoltre, dal punto di vista edilizio, non sussiste ipotesi di variazione essenziale o di totale difformità dal permesso di costruire, trattandosi invece di variante in corso d’opera che può essere legittimata ex post al momento della conclusione dei lavori, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001, comma 2-bis

Dalla redazione