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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Brevetti: in G.U. il Decreto sulla tutela unitaria dei brevetti europei
Il D. Leg.vo 19/02/2019, n. 18 apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (CPI), di cui al D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30, ai fini di un adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 1257/2012 per la cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, ratificato con la L. 03/11/2016, n. 214.
In virtù del Regolamento UE 1257/2012 il brevetto europeo con effetto unitario è un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti.
L'Accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19/02/2013 e ratificato con la L. 214/2016, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo.
Le modifiche apportate dal D. Leg.vo 19/02/2019, n. 18 riguardano in particolare le seguenti disposizioni del Codice della proprietà industriale:
- art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo);
- art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo);
- art. 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni);
- art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto);
- art. 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione);
- art. 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari).
È altresì inserita, la Sezione VI-bis in materia di brevetto europeo, comprendente l'articolo 245-bis (Regime transitorio), al fine di garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, comma 3, dell'Accordo medesimo.