L'articolo 1 (Requisiti) - comma 1 elenca i contenuti del "programma di itinerari ciclabili e ciclopedonali" che, ai fini dell'ammissione ai contributi, deve essere predisposto dai comuni interessati (precisati dalla legge nell'articolo 2, comma 1, periodi primo e secondo).
Detti contenuti sono articolati su 8 punti (da "a" ad "h"), di cui il primo (la tipologia degli interventi) e parte del secondo (la descrizione e localizzazione degli itinerari), costituiscono l'esposizione dell'intera "rete di itinerari" in programma per il 1992 ed il 1993, mentre la restante parte del secondo punto ed i successivi rappresentano l'esposizione dei caratteri dei "singoli itinerari" per i quali é ammissibile il contributo.
Appare evidente che i contributi competono per la realizzazione di quelle parti di itinerari che si identificano con le "piste ciclabili", sia su "sede propria" che su "corsia riservata", ritenendo che l'obiettivo del decongestionamento del traffico veicolare a motore vada perseguito garantendo, contestualmente, condizioni di sicurezza per i ciclisti.
L'articolo 1 - comma 2 completa l'esposizione dei requisiti degli interventi per i quali é richiesta l'ammissione ai contributi, riassumibili sostanzialmente in:
a) elevato grado di decongestionamento del traffico dei veicoli a motore nelle aree urbane, che si ritiene possa raggiungersi con preminente riferimento alla mobilità lavorativa e scolastica;
b) elevata redditività dell'investimento, con riferimento specialmente ai benefici associabili ad una intensa utilizzazione delle piste ciclabili;
c) oggettiva fruibilità delle piste da parte dei potenziali utilizzatori secondo le diverse fasce dell'età, per le quali é necessario che siano verificate favorevoli condizioni altimetriche dei percorsi.
L'articolo 2 (Priorità) - comma 1 definisce il preliminare ordine di priorità degli interventi ai fini della conces