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07/03/2019

DURC negativo: esclusione dalla gara anche se l’irregolarità contributiva è “irrisoria”

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 19/02/2019, n. 1141, ribadisce alcuni rilevanti principi in ordine alla esclusione dalla gara per omesso versamento dei contributi previdenziali.

Nel caso di specie è stata confermata la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione ad un operatore che aveva perso, nel corso della gara, il requisito della regolarità contributiva a causa del mancato versamento dei contributi relativamente alla posizione di uno dei suoi operai. L’irregolarità era stata successivamente sanata e si riferiva ad un importo (circa Euro 1.900,00) che, secondo il ricorrente, era da considerarsi irrisorio se rapportato ai pagamenti contributivi mensilmente e tempestivamente effettuati dall’impresa (circa Euro 30.000,00).

Al riguardo il Consiglio di Stato, ha richiamato i principi espressi in precedenza anche dall’Adunanza plenaria (vedi sentenza n. 8/2012; sentenza 8/2015; sentenza 6/2016) secondo i quali:

- la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti;

- la mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale;

- la sussistenza del requisito della regolarità contributiva (il cui difetto non può, pertanto, che comportare l’automatica esclusione del concorrente) va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte, non avendo rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione, che, al più, varrebbe a evitare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura già esperita.

Con particolare riferimento alla asserita “irrisorietà” dell’importo oggetto del mancato versamento, i giudici hanno ribadito che, al cospetto di un DURC negativo, l’amministrazione appaltante deve escludere l’impresa dalla procedura, senza poter effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti.

Dalla redazione