Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 30/04/1992, n. 3282/C | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN1906

Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 30/04/1992, n. 3282/C

Legge 5 marzo 1990, n.46. Norme per la sicurezza degli impianti.
Scarica il pdf completo
54052 477512
[Premessa]


Di seguito alle circolari n. 3239/C

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54052 477513
2) Natura dei soggetti abilitati e dei soggetti che devono possedere i requisiti tecnico-professionali

2e) L'ambito di applicazione della legge 5-3-1990, n. 46,R é stato definito dall'articolo 1 della stessa legge che oltre ad elencare gli impianti sottoposti alla relativa disciplina precisa che trattasi in ogni caso, salvo l'eccezione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 1 per gli impianti elettrici, di "impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile".

Tale ambito di applicazione, ridefinito in modo dettagliato dall'articolo 2 del regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 6-12-1991, n. 447, R non esaurisce le potenzialità operative delle imprese interessate alle attività impiantistiche.

Ne consegue che non esiste un divieto assoluto all'esercizio delle attività impiantistiche da parte di imprese prive dell'abilitazione di cui all'articolo 2 della legge. Beninteso a condizione che tali attività vengano esercitate in ambiti diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge e all'articolo 1 del regolamento di attuazione.

Pertanto codeste Camere possono accogliere denuncie di iscrizione al Registro delle ditte presentate da imprese "installatrici" prive dei requisiti previsti dalla legge n. 46/1990R purché venga precisato, con riferimento alla natura delle attività svolte, che le stesse sono esercitate esclusivamente al di fuori degli ambiti di applicazione della legge stessa. Naturalmente a tali imprese in nessun caso potrà essere rilasciato il "certificato di riconoscimento" previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge e dall'articolo 3 del regolamento di attuazione".

2f) L'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6-12-1991, n. 447

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54052 477514
3) Requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3

3f) A corollario di quanto affermato sub 2e), 2f), 2g) e 2h) questo Ministero - nel silenzio della legge n. 46/1990 e del suo regolamento ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini condizioni di parità nei confronti della legge - fa presente di ritenere che nulla vieti alle Commissioni camerali (e alle Commissioni provinciali dell'artigianato) di considerare valide, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 della legge n. 46/1990,R anche le attivit&agr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54052 477515
11) Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

11a) L'articolo 3 del regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. 6-12-1991, n. 447,R prevede, in esecuzione di quanto disposto al riguardo dall'articolo 4 della legge n. 46/1990,R il rilascio di certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali:

a) a favore delle imprese;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54052 477516
7) Varie

7h) A corollario di quanto rappresentato sub 11 in merito ai certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali si rappresenta la necessità che la terminologia utilizzata nel testo dei certificati rilasciati alle varie imprese venga ricondotta d'ufficio, secondo le procedure fissate dalla normativa in vigore, anche nella descrizione delle attività risultanti al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Sicurezza
  • Impianti tecnici e tecnologici
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Impiantistica

Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Impianti tecnici e tecnologici
  • Sicurezza

La sicurezza nei lavori sotto tensione

I lavori sotto tensione nel Testo unico della sicurezza; Il decreto ministeriale attuativo 04/02/2011; Esecuzione di lavori sotto tensione (autorizzazione alle aziende, abilitazione ai lavoratori a seguito di formazione, autorizzazione all’esecuzione dei corsi, attrezzature e DPI, autorizzazioni conseguite in vigenza delle norme pregresse).
A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Impiantistica
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis