Di seguito alla circolare n. 3239/C del 22-3-1991R relativa all'argomento di cui all'oggetto (della quale si seguono i medesimi criteri ed, ove ricorrenti, le medesime intestazioni e numerazioni) si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti più sotto evidenziati:
5) Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
f) secondo la norma transitoria di cui all'art. 18 della legge n. 46/1990, R indistintamente tutte le ditte iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 5-3-1990 per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, possono continuare ad esercitarle fino alla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 15 della stessa legge.
Ne consegue che le ditte che non abbiano provveduto a richiedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 (e cioé entro la data del 13-3-1991) sulla base del solo requisito dell'iscrizione da almeno un anno al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane, per poter continuare l'esercizio dell'attività in data successiva a quel