Premessa
1. Il procedimento di valutazione della compatibilità ambientale disciplinato dall' art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988, prevede, tra le sue fasi di maggiore rilevanza, quella della pubblicazione dell' avvio del procedimento stesso.
2. Tale adempimento, che fa carico al committente dell' opera, é già definito in termini inequivoci nelle norme primarie (art. 6, nono comma della legge n. 349/86) e viene disciplinato nel dettaglio dall' art. 5, primo e secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Le norme contenute nelle disposizioni da ultimo richiamate stabiliscono infatti, che contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell' art. 2, il committente delle opere previste all' art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente: l' indicazione dell' opera, la sua localizzazione, una sommaria descrizione del progetto. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione, così come definiti all' art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.
3. Le prime esperienze applicative del disposto ora riportato, hanno però messo in luce talune disomogeneità ed incertezze.