Sent. C. Giustizia UE 19/12/2018, n. C-17/18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 19/12/2018, n. C-17/18

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 19 e 29, nonché articolo 135, paragrafo 1, lettera l) - Trasferimento di una universalità totale o parziale di beni - Esenzione della locazione di beni immobili - Contratto di locazione relativo a un bene immobile destinato a un esercizio commerciale e ai beni mobili necessari per tale esercizio - Prestazioni relative al bene immobile che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA - Rettifica.

1) La nozione di «trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni», ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l’attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale.

2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell’ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale. 

Dalla redazione