D. Min. Interno 08/03/1985 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 08/03/1985

Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Con le modifiche introdotte dal D.M. 14-8-1985 e dalla L. 158/91.
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[Premessa]


Il Ministro dell'interno

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, R pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Consider

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Art. 1.

1. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa e soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sens

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Art. 2.

1. L'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, deve essere redatta esclusivamente su apposito modello a stampa da ritirare a cura degli interessati presso la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

2. Il modello di cui al precedente comma reca, per ciascuna delle attività previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nullaosta provvisorio.

3. All'istanza deve essere allegata la documentazione co

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Art. 3.

Qualora dagli accertamenti eseguiti con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge

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Art. 4.

Il rilascio del nullaosta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti all'art. 1 della

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Art. 5.

Nel periodo di validità del nullaosta provvisorio i titolari delle attività di cui all'

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ALLEGATO A - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi per il rilascio del nulla osta provvisorio
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0. Generalità

Direttive da osservarsi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 R (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982):

a) Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983);

b) Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli organi competenti;

c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza D.P.R, 8 giugno 1982, n. 524 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi;

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1. Aerazione

1.1. - Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso ove si svolge l'attività deve essere dotato di aperture di aerazione, anche se munite di serramento comunque realizzato.

1.2. - Nei locali dove si depositano o si impiegan

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2. Divieti e limitazioni

2.1. - Nelle aree dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive é vietato l'uso di fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché immagazzinarvi sostanze che possano, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

é vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in locali ove avvengano lavorazioni che comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare innesco.

I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano quando ciò rientri nel processo produttivo per il q

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3. Limitazione del carico d'incendio

3.1. - Per le attività di cui ai punti 85 e 86 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:

- 30 kg/m² per locali ai piani fuori terra;

- 20 kg/m² per locali al 1° e 2° piano interrato;

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4. Distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione

Per le attività normate si applicano i valori ed i termini stabiliti dalle norme.

Per le attività non normate si applicano i valori già stabiliti caso per caso dai competenti organi previsti dalle vigenti leggi e decreti.

Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico-chimiche

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5. Sistema di vie di uscita

5.1. - Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni.

Il conteggio delle uscite può essere effettu

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6. - Comportamento al fuoco delle strutture

6.1. - I locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non combustibili. Sono consentite strutture portanti in legno purché sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di incendio, calcolato come da circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui é sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti valori:


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7. - Impianti fissi di estinzione

Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attivit&

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8. - Illuminazione di sicurezza

Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esod

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9. - Servizio di emergenza in caso d'incendio

Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento che, in caso d'incendio, devono tenere sia il pe

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10. Attività di cui al punto 91 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) - impianti produzione di calore per potenzialità fino a 4.000.000 Cal/h

Le vigenti norme di cui alle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, n. 52 del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni devono essere o

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11. Attività di cui al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) - autorimesse

L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale.

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, é ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.

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12. Attività di cui al punto 95 del D.M. 16 febbraio 1982 (g.U. n. 98 del 9 aprile 1982)

Il vano ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività,

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13. Depositi di sostanze infiammabili a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)

La presente direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a litri 2 di infiammabili liquidi, gassosi liquefatti o disciolti.

I

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14. Spazi adibiti a depositi di materiali solidi combustibili, archivi, biblioteche a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) con carico d'incendio superiore a quanto previsto al punto 3 del presente allegato

I locali oggetto della presente direttiva devono avere una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/40 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m² e di 1/50 per la superficie ecceden

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ALLEGATO B - Elenco delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi




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ATTIVITÀ

MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREV. INC. (1)

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1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con qualità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1 *(per i soli depositi di gas), 7



2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1



3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1

a) compressi:


per capacità complessiva da 0,75 a 2 m³


per capacità complessiva superiore a 2 m³


b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):


per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg


per quantitativi complessivi superiori a 500 kg




4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7*

a) compressi:

(per capacità complessiva

per capacità complessiva da 0,75 a 2 m³

superiore a 5 m³)

per capacità complessiva superiore a 2 m³


b) disciolti o liquefatti:


per capacità complessiva da 0,3 a 2 m³


per capacità complessiva superiore a 2 m³




5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

0, 1.1, 2.1, 4, 5.3

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m³


b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m³




6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

0, 4



7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

Per gas con densità fino a 0,8, 0, 2,5, 4; per gas con densità superiore a 0,8: DD.PP.RR. 12-1-1971, n. 208 - 16-1-1979, n. 79



8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzati, gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

0, 1.2, 2.1, 5.3



9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7



10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7



11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas

0, 1.2, 2.1, 5.3, 7



12) Stabilimenti e impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7



13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m³

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7



14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7



15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo artigianale e privato:

0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7* (per capacità complessiva

a) con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m³

superiore a 25 m³)

b)

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