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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Interno 17/04/1985, n. 8
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GENERALITÀLa legge 7-12-1984, n. 818,R pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10-12-1984 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" é entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 18) e pertanto il 10-12-1984. Come previsto all'art. 2 della legge medesima, in data 8 marzo 1985, é stato emanato il relativo Decreto del Ministro dell'interno contenente le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi. Nella prima parte della presente circolare sono formulati chiarimenti agli articoli della legge relativi alla prevenzione incendi, mentre nella seconda parte sono formulati chiarimenti ai vari articoli del Decreto Ministeriale. Le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento di legge si possono cosi riassumere: - carenze di normative tecniche in alcuni settori e necessità di aggiornare le normative esistenti; |
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PRIMA PARTE - Chiarimenti ai vari articoli della legge 7-12-84, n. 818 |
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Art. 1Il 1° comma ribadisce che i titolari delle attività indicate nel D.M. 16-2-82 sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 966/65 ed al D.P.R. 577/82. Per quanto concerne in particolare le attività esiste |
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Art. 2.Il 1° e 3° comma precisano che i Comandi, a richiesta dei titolari, rilasciano un nulla osta provvisorio che consente l'esercizio delle attività di cui al D.M. 16-2-82, esistenti alla data del 10-12-1984, dopo aver accertato la loro rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte sulla base delle direttive contenute nel D.M. 8-3-85, esaminando la documentazione e le certificazioni presentate e precisate nell'art. 2 del Decreto suddetto. I Comandi hanno la facoltà di richiedere una perizia giurata, attestante la rispondenza dell'attività alle prescrizioni e condizioni imposte se le certificazioni presentate non sono ritenute qualitativamente esaurienti, o anche effettuare visite - sopralluogo per controllare l'osservanza delle prescrizioni impartite (4° comma). Il nulla osta provvisorio produce gli stessi effetti del certificato di prevenzioni incendi e la relativa istanza per il rilascio, purché presentata nei termini temporali prescritti, consente la prosecuzione dell'attività (5° comma). é pertanto necessario che, come indicato nel D.M. 8-3-85, il titolare dell'attività possa dimostrare l'avvenuta presentazione dell'istanza al Comando Provinciale per poter continuare ad esercire nell'attesa del rilascio del nulla osta provvisorio la cui validità non può essere superiore a 3 anni (6° comma). Il comma 8° ribadisce, in diretto riferimento al 1° comma dell'art. 1, l'obbligo che hanno i Comandi |
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Art. 3.Per gli edifici pregevoli per arte e storia (punto 90 del D.M. 16-2-1982) il "nulla osta provvisorio" é rilasciato dal Comando VV.F. previo accertamento della rispondenza dell |
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Art. 4.L'art. 4 si riferisce alle attività esistenti alla data del 10-12-84, già in possesso del certificato di prevenzione incendi. Per tali attività i Comandi possono procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, accettando, in luogo del preventivo sopralluogo una dichiarazione del titolare dell'attività che attesti che non é mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del certificato di prevenzione incendi e, corredata da una perizia giurata relativ |
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Art. 5.L'art. 5 prevede sanzioni per il titolare dell'attività che ometta di richiedere il rilascio o |
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SECONDA PARTE - Chiarimenti ai vari articoli del D.M. 8-3-1985 |
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Art. 1.Il 1° comma ribadisce che le prescrizioni e condizioni che impone il Comando hanno come base le direttive contenute negli allegati A e B. Il 2° comm |
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Art. 2.Il 1° e 2° comma prevedono che l'istanza debba essere redatta unicamente su appositi modelli da ritirare presso le sedi dei Comandi Provinciali. Il titolare dell'attività deve completare, in duplice copia, la prima pagina del modello; l'ultima pagina comprende la lettera che il Comando restituisce o spedisce all'interessato con le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nulla osta provvisorio e riportate all'interno del modello stesso in corrispondenza delle varie attività soggette a controllo. Il Comando tratterrà agli atti la copia bollata e restituirà o spedirà la seconda copia la cui ultima pagina, come sopra detto, rappresenta la lettera con le prescrizioni. Il 3° comma precisa la documentazione che il titolare deve allegare all'istanza e che é costituita da: |
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Art. 3.L'art. 3 contempla l'eventualità che, a seguito degli accertamenti eseguiti, emergano condizio |
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Art. 4.L'art. 4 stabilisce che il rilascio del nulla osta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento |
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Art. 5.L'art. 5 richiama esplicitamente quanto già indicato nella legge 818/84 in merito all'obbligo |
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ConclusioniL'entrata in vigore del provvedimento relativo al "nulla osta provvisorio" insieme alle precedenti disposizioni di legge che regolano la pre |
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