Il presente regolamento sarà da applicare per quegli sbarramenti che abbiano altezza di ritenuta superiore ai 10 metri, qualunque sia l’invaso relativo, o che determinino invasi superiori ai 100.000 mc., qualunque sia la loro altezza, salvo speciali condizioni locali da valutarsi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Per le dighe di minore importanza, l’Ufficio del Genio Civile deciderà, caso per caso, quali delle presenti norme siano da applicare, in relazione alle caratteristiche dello sbarramento.
Sarà tuttavia richiesto il nulla osta dell’Amministrazione militare nei modi indicati alla lettera A) n. 5, comma 2°, del presente capitolo, anche sui progetti di massima, per le dighe di minore importanza da costruire nella zona A di confine di cui all’art. 2 della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.
1. Per i progetti di massima valgono le norme delle leggi e regolamenti vigenti, salvo facoltà delle autorità competenti di richiedere, anche in fase d’istruttoria ed entro congruo termine, una più particolareggiata documentazione. Ai detti progetti deve essere unita una preliminare relazione geognostica generale sulla località dello sbarramento e sul bacino interessato dalla ritenuta.
Tale relazione dovrà essere richiesta dal competente ufficio del Genio Civile anche per quei progetti di massima che siano stati presentati precedentemente alla pubblicazione del presente regolamento e che si trovino tuttora in fase di istruttoria.
Nel caso in cui lo sbarramento sia previsto in una domanda di derivazione per la quale vi siano domande concorrenti, detto ufficio dovrà richiedere che al progetto di massima siano anche uniti gli elementi geognostici particolari, atti ad assicurare la possibilità della sua esecuzione.
Alla visita di istruttoria relativa a domande di concessione comprendenti dighe di ritenuta, dovrà intervenire, per l’esame di competenza, un ingegnere del Corpo Reale delle Miniere, o del Regio Comitato Geologico, la cui relazione dovrà essere allegata agli atti di istruttoria.
2. Qualsiasi progetto esecutivo di diga di sbarramento destinata alla formazione di serbatoi o laghi artificiali, deve essere firmato in tutti i suoi documenti dall’ingegnere progettista e dal concessionario, e corredato dagli allegati seguenti:
a) relazione tecnica generale sintetica;
b) relazione geognostica definitiva e dettagliata sulla località dello sbarramento e sul bacino di ritenuta;
c) relazione idraulica sugli elementi idrografici che hanno servito di base per fissare la capacità, del bacino ed il suo funzionamento, con i calcoli numerici e grafici relativi; sulla entità delle piene, sugli organi e provvedimenti di smaltimento delle medesime tanto in fase di costruzione che di esercizio;
d) relazione tecnica giustificativa della scelta della località, del tipo della diga e della sua stabilità;
e) una particolareggiata relazione riguardante le modalità di costruzione, le qualità e caratteristiche dei materiali da costruzione da impiegare e i dosaggi dei conglomerati;
f) carta topografica nella scala 1:50.000 o 1:100.000 con indicazione del limite del bacino imbrifero, della ubicazione della diga, e della regione a valle di questa, in quanto direttamente interessata dalla nuova opera;
g) rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1:5000;
h) planimetria delle opere di sbarramento in scala 1:500 o 1:200, secondo la natura e l’ampiezza dell’opera, in base al rilievo particolareggiato della località, con precise indicazioni topografiche e di riferimento;
i) i prospetti della diga nelle scale 1:500 o 1:200, con indicazione della linea di fondazione; sezioni tipo nella scala 1:200; sezioni trasversali distribuite in modo da definire l’andamento delle fondazioni e degli incastri laterali;
k) diagramma delle capacità e delle superficie di invaso del serbatoio in funzione dell’altezza d