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R.D. 01/10/1931, n. 1370

Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.
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[Premessa]

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D’ITALIA


Visti il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito ne

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Art. 1.

È approvato l’unito regolamento, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori

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Art. 2.

Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato con R. decreto 31 dicembre 1925, n. 25

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Regolamento per i progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta
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CAPITOLO I. - Disposizioni generali

Il presente regolamento sarà da applicare per quegli sbarramenti che abbiano altezza di ritenuta superiore ai 10 metri, qualunque sia l’invaso relativo, o che determinino invasi superiori ai 100.000 mc., qualunque sia la loro altezza, salvo speciali condizioni locali da valutarsi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Per le dighe di minore importanza, l’Ufficio del Genio Civile deciderà, caso per caso, quali delle presenti norme siano da applicare, in relazione alle caratteristiche dello sbarramento.

Sarà tuttavia richiesto il nulla osta dell’Amministrazione militare nei modi indicati alla lettera A) n. 5, comma 2°, del presente capitolo, anche sui progetti di massima, per le dighe di minore importanza da costruire nella zona A di confine di cui all’art. 2 della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.


A) Progetti.

1. Per i progetti di massima valgono le norme delle leggi e regolamenti vigenti, salvo facoltà delle autorità competenti di richiedere, anche in fase d’istruttoria ed entro congruo termine, una più particolareggiata documentazione. Ai detti progetti deve essere unita una preliminare relazione geognostica generale sulla località dello sbarramento e sul bacino interessato dalla ritenuta.

Tale relazione dovrà essere richiesta dal competente ufficio del Genio Civile anche per quei progetti di massima che siano stati presentati precedentemente alla pubblicazione del presente regolamento e che si trovino tuttora in fase di istruttoria.

Nel caso in cui lo sbarramento sia previsto in una domanda di derivazione per la quale vi siano domande concorrenti, detto ufficio dovrà richiedere che al progetto di massima siano anche uniti gli elementi geognostici particolari, atti ad assicurare la possibilità della sua esecuzione.

Alla visita di istruttoria relativa a domande di concessione comprendenti dighe di ritenuta, dovrà intervenire, per l’esame di competenza, un ingegnere del Corpo Reale delle Miniere, o del Regio Comitato Geologico, la cui relazione dovrà essere allegata agli atti di istruttoria.

2. Qualsiasi progetto esecutivo di diga di sbarramento destinata alla formazione di serbatoi o laghi artificiali, deve essere firmato in tutti i suoi documenti dall’ingegnere progettista e dal concessionario, e corredato dagli allegati seguenti:

a) relazione tecnica generale sintetica;

b) relazione geognostica definitiva e dettagliata sulla località dello sbarramento e sul bacino di ritenuta;

c) relazione idraulica sugli elementi idrografici che hanno servito di base per fissare la capacità, del bacino ed il suo funzionamento, con i calcoli numerici e grafici relativi; sulla entità delle piene, sugli organi e provvedimenti di smaltimento delle medesime tanto in fase di costruzione che di esercizio;

d) relazione tecnica giustificativa della scelta della località, del tipo della diga e della sua stabilità;

e) una particolareggiata relazione riguardante le modalità di costruzione, le qualità e caratteristiche dei materiali da costruzione da impiegare e i dosaggi dei conglomerati;

f) carta topografica nella scala 1:50.000 o 1:100.000 con indicazione del limite del bacino imbrifero, della ubicazione della diga, e della regione a valle di questa, in quanto direttamente interessata dalla nuova opera;

g) rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1:5000;

h) planimetria delle opere di sbarramento in scala 1:500 o 1:200, secondo la natura e l’ampiezza dell’opera, in base al rilievo particolareggiato della località, con precise indicazioni topografiche e di riferimento;

i) i prospetti della diga nelle scale 1:500 o 1:200, con indicazione della linea di fondazione; sezioni tipo nella scala 1:200; sezioni trasversali distribuite in modo da definire l’andamento delle fondazioni e degli incastri laterali;

k) diagramma delle capacità e delle superficie di invaso del serbatoio in funzione dell’altezza d

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CAPITOLO II. Divisione tipica delle dighe

20. Agli effetti delle presenti norme generali vengono distinti i seguenti tipi di dighe di sbarramento:

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CAPITOLO III. Tipo A. - Dighe in muratura a gravità.

Della forma e del calcolo statico.

21. La diga avrà disposizione planimetrica moderatamente arcuata, salvo che vi si oppongano difficoltà topografiche speciali o la natura dei fianchi della gola.

Nella scelta dell’ubicazione della diga si eviteranno, per quanto è possibile, le località soggette a valanghe od a frane, o si provvederà, con opportune opere d’arte, ad evitarne i possibili danni.

22. Nel fissare l’altezza della diga si terrà conto di un franco, sopra il massimo livello di piena ammissibile nel serbatoio, variabile secondo l’importanza dello sbarramento e del serbatoio, col minimo di un metro.

Lo spessore in sommità dovrà soddisfare alle esigenze statiche, ed, eventualmente, anche ad esigenze stradali.

23. Per dighe a pianta rettilinea, che non siano di limitatissima lunghezza, verranno di regola previsti giunti permanenti di dilatazione. Nel caso di dighe massicce in conglomerato cementizio saranno previsti anche giunti di contrazione provvisori, da chiudere dopo trascorso il periodo più attivo del ritiro.

La diga dovrà essere sempre protetta, al piede di monte, da un taglione di guardia atto ad ostacolare i passaggi d’acqua e provvista di un sistema drenante per impedire anche quelle travenazioni che potessero risalire nelle murature dalla roccia di fondazione. Ad ogni modo poi si assicurerà una buona fondazione con iniezioni di cemento sotto pressione, specialmente in corrispondenza del taglione, lungo tutto il perimetro d’ammorsamento.

Per dighe di modesta altezza e di ottima impostazione, potrà omettersi il sistema drenante.

24. Nel calcolo statico della diga si terrà conto, oltre che dei consueti fattori di sollecitazione (peso proprio della muratura, spinta dell’acqua e di eventuali terrapieni), della possibile esistenza di sottopressioni (o pressioni interne dell’acqua di permeazione) nel corpo e specialmente alla base della diga stessa.

Nel detto calcolo si ammetterà convenzionalmente la esistenza di una sottopressione variante linearmente dal valore m γa

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CAPITOLO IV. Tipo B. - Dighe a volta unica.

Del calcolo.

34. Le dighe a volta unica verranno considerate come formate di anelli sovrapposti, indipendenti, soggetti alla pressione idrostatica ed alle variazioni termiche, trascurando gli effetti prodotti dal peso proprio e ritenendo nulle le sottopressioni. Nel caso che la volta presenti le generatrici fortemente inclinate, si terrà conto anche della sollecitazione dovuta al peso proprio. I detti anelli, ad eccezione di quelli più profondi, massicci e di limitata apertura angolare, verranno calcolati come archi elastici incastrati ed, occorrendo, si adotteranno tipi ad apertura angolare costante, o si varierà la curvatura del loro asse geometrico e lo spe

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CAPITOLO V. Tipo C. - Dighe con parete di ritenuta a volte od a solette sostenute da speroni.

Della forma e del calcolo statico.

38. Il presente tipo di diga non sarà da adottare quando, per la configurazione della stretta, risultassero rilevanti dislivelli fra le fondazioni di speroni successivi.

La diga avrà, di norma, andamento planimetrico rettilineo.

39. Condizione tassativa per l’adozione del tipo di diga a speroni è quella di perfette ed uniformi stabilità, resistenza e compattezza della roccia per la fondazione di tutti gli speroni.

Per il calcolo statico degli speroni valgono le norme indicate per il tipo A), tenendo debito conto delle sottopressioni.

40. Gli speroni saranno fra di loro robustamente controventati.

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CAPITOLO VI. Tipo D. - Dighe in terra.

Delle condizioni inerenti al tipo.

48. Tale tipo potrà essere applicato solo quando, non essendo possibile l’adozione dei precedenti, si abbiano nelle circostanze locali i requisiti necessari, primo fra essi il conseguimento della omogeneità fra la struttura in terra e il terreno sottostante.

L’altezza del carico d’acqua non dovrà eccedere il limite di 25 metri, salvo eccezioni da valutare particolarmente, caso per caso. Tale carico s’intende calcolato dal fondo dell’alveo sino al massimo livello d’acqua presunto nel serbatoio, tenuto conto delle piene eccezionali valutate col relativo margine di sicurezza.

49. Si esige come condizione assoluta la dimostrazione particolare della possibilità di scarico delle maggiori piene, sia nel periodo di costruzione che di funzionamento, per mezzo di opere o dispositivi esterni al corpo della diga, tali da evitare, anche nella fase costruttiva, ogni invasamento che possa dar luogo a conseguenze dannose.

50. Il profilo della sezione trasversale, per altezze di diga minori di 15 metri, deve soddisfare alla condizione di un minimo di inclinazione dei paramenti di tre di base per due di altezza a vall

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CAPITOLO VII. Tipo E. - Dighe in muratura a secco.

Delle condizioni inerenti al tipo.

60. Tale tipo potrà essere adottato, salvo eccezioni da considerarsi caso per caso, quando le condizioni locali del terreno escludano l’applicabilità dei primi tre tipi.

L’altezza del carico d’acqua non dovrà eccedere il limite di 30 metri, salvo eccezioni da giudicarsi particolarmente caso per caso. Tale carico si intende calcolato dal fondo dell’alveo fino al massimo livello di acqua presunto nel serbatoio, con le piene eccezionali valutate col relativo margine di sicurezza.

61. Si esige come condizione assoluta la dimostrazione particolare

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CAPITOLO VIII. Tipi vari.

68. Includono le dighe a struttura in ferro, particolari forme di dighe in muratura, dighe in muratura con vani interni, dighe a cupola, particolari tipi: struttura mista di terra, ghiaia e pietrame, le dighe a struttura in legno, le dighe mobili e altre.

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