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Circ.Min. LL.PP. 02/12/1965, n. 760

Attuazione del D.L.1022/65 recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia e relativa legge di conversione 1179/65.
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TESTO DEL DOCUMENTO

La G.U. n. 275 del 3 nov. 1965 ha pubblicato la L. 1° nov. 1965, n. 1179R che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 6 sett. 1965, n. 1022, recante norme per l' incentivazione dell' attività edilizia.


Ai fini dell' attuazione della legge, con particolare riguardo al nuovo sistema d' intervento dello Stato previsto dal Tit. 2°, si impartiscono le seguenti istruzioni:


Mentre il Tit. 1° - che autorizza limiti di impegno per la concessione di complessivi 6 miliardi di contributo ai sensi della L. 2 luglio 1949, n. 408R - nulla innova circa le procedure prescritte da detta legge e successive modificazioni - salvo la parte regolamentata dalla legge 18-4-1962, n. 167,R per la quale vengono impartite istruzioni con circolare in pari data n. 1098, il Tit. 20 ha invece carattere innovativo.


Esso comporta agevolazioni creditizie che consistono:


1) nell' autorizzazione data agli Ist. di Credito fondiario ed edilizio, alle Casse di Risparmio ed ai Monti di Credito su pegno di prima categoria di concedere, per la costruzione o l' acquisto di abitazioni, mutui 25.li, sino all' importo del 75% della spesa relativa.


L' ammontare dei mutui da destinare all' acquisto di abitazioni già costruite, che abbiano ottenuto "la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° genn. 1964" o in corso di costruzione al 6-9-1965 non potrà eccedere il 25% di quello complessivo che gli Istituti possono effettuare con i benefici previsti dal Tit. II.


I mutui sono garantiti dallo Stato per il 44% dell' importo;


2) nel fatto che i mutui stessi non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 5,50%, oltre il rimborso del capitale.


Le condizioni relative alla concessione e all' erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni fra i Ministeri del Tesoro e dei LL.PP. ed i predetti Istituti di Credito.


I mutui possono esser richiesti dai soggetti indicati dall' art. 9 del Decreto.


Mentre i soggetti di cui alle lett. a) e b) di detto art. possono contrarre mutui per costruire nuovi alloggi ovvero per acquistare alloggi già costruiti, o in corso di costruzione alla data del 6 sett. 1965, quelli di cui alla lett. c) possono contrarre mutui soltanto nel caso che si propongano di effettuare nuove costruzioni.


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