Istruzioni per l'applicazione della L.167/62 recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
Con legge 18 aprile 1962 n. 167,R sono state emanate disposizioni per favorire l' acquisizione di aree fabbricabili per l' edilizia economica e popolare.
Scopo principale della legge é quello di creare
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II - Comuni obbligati alla
formazione dei piani
La formazione dei piani di zona é obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o per quelli che siano capoluoghi di provincia, mentre per gli altri &eacut
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III - Contenuto dei piani.
L' art. 4 della legge indica gli elementi costitutivi del piano, che corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dall' art. 13 della legge urbanistica: il che conferma il valore di piano particolareggiato attribuito espressamente al piano di zona dall' art. 3 della legge.
L' elencazione contenuta nell' articolo, mentre ha carattere obbligatorio in quanto determina il contenuto essenziale del piano, non esclude che il piano stesso possa, ove ritenuto necessario, comprendere altri elementi di piano particolareggiato o di piano regolatore generale.
L' opportunità, per i piani di zona, di contenere previsioni di piano regolatore ge
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IV - Elementi di progetto
L' art. 5 elenca gli elaborati che debbono costituire il progetto del piano.
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V - Termine per la
presentazione dei piani
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro il 15 novembre 1962, i c
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VI - Procedura per l'
approvazione dei piani
Al fine di consentire che l' approvazione dei piani avvenga entro il più breve periodo di tempo, il legislatore ha stabilito termini molto ristretti per l' iter da seguire, il che consente ai comuni - nello spazio di due mesi e mezzo dalla data della delibera del Consiglio comunale - di pubblicare gli atti, di decidere sulle osservazioni ed opposizioni dei privati, nonché sulle osservazioni delle amministrazioni statali e di presentare il piano al Provveditore OO.PP..
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VII - Misure di salvaguardia
I piani di zona hanno, come si é detto, valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge urbanistica 1
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VIII - Durata ed effetti dei
piani di zona
Il piano di zona ha valore per 10 anni salvo proroghe che possono essere concesse, con decreto del Ministro LL.PP., per non oltre due anni.
I piani approvati in base all' art. 8 della legge in esame hanno - come si é detto - valore di piano particolareggiato ai sens
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IX - Inquadramento urbanistico
dei piani di zona
La prima esigenza da affermare nella formazione dei piani di zona é quella riguardante il loro organico inserimento nella pianificazione urbanistica generale dei Comuni.
Proprio a tal fine, ad evitare cioé che la programmazione dell' edilizia economica e popolare, attraverso i piani di zona, assuma il carattere di una pianificazione settoriale, avulsa dalla pianificazione dell' intero organismo urbano, il legislatore si é preoccupato di garantire l' unità dell' organismo urbano stesso prescrivendo che, di regola, le aree debbono essere scelte nelle zone destinate all' edilizia residenziale dai piani regolatori vigenti; e, qualora ciò non sia possibile, che la scelta delle nuove aree debba avvenire egualmente attraverso un coordinamento coi piani esistenti, variando le relative previsioni o, laddove il piano non esista, mediante un programma di fabbricazione che, in sostanza, é un istituto sostitutivo del piano regolatore generale.
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X - Scelta ed estensione delle
aree
Le aree da includere nei piani di zona debbono essere scelte tenendo presenti, essenzialmente, i seguenti criteri:
1) Esse debbono costituire dei comprensori, tali da poter formare delle unità organiche di carattere residenziale e di dimensioni che consentano un economico impianto dei servizi ed attrezzature di carattere pubblico e sociale.
É ovvio che un piano può comprendere piu comprensori anche separati e distanziati tra loro.
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XI - Patrimonio comunale delle
aree
La legge, all' art. 10, da facoltà ai comuni ed ai Consorzi di comuni di crearsi un patrimonio di aree, attraverso il quale i comuni stessi possono indirizzare l' attività costruttiva delle zone ritenute più idonee, mettendo a disposizione di enti e di privati aree edificatorie ad un prezzo relativamente basso e fornito dei servizi indispensabili per la vita di quartiere. Le aree costituenti tale patrimonio possono essere acquisite dal Comune, o mediante acquisto in via bonaria, o mediante esproprio, e non possono in nessun caso superare il 50% di tutte le aree incluse nel piano, ivi comprese quelle riguardanti i servizi e le altre opere complementari.
Le aree costituenti detto patrimonio dovranno essere dai Comuni urbanizzate, e cioé fornite di strade, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell' energia elettrica, pubblica illuminazione. Nelle opere di urbanizzazione debbono essere comprese, ove occorra, anche le opere di urbanizzazione generale, come acquedotti e grandi strade di comunicazione.
É evidente che le opere di urbanizzazione dovranno essere effettuate gradualmente in relazione alle esigenze che man mano si verranno manifestando.
Le aree, una volta urbanizzate, vengono cedute dal Comune agli enti od ai privati che si impegnino a costruire case economiche o popolari in conformità alle previsioni del piano.
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XII - Elenco annuale delle aree
Gli enti di cui al 3° comma dell' art. 10, entro il mese di novembre di ogni anno, debbono presentare al Sindaco o al Presidente del Consorzio un programma delle costruzioni che essi intendono effettuare.
Entro il febbraio dell' anno successivo una apposita Commissione presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, a
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XIII - Determinazione indennità
di esproprio
La legge agli artt. 12, 13 14 e 15 contiene delle norme speciali in materia di procedura per le espropriazioni delle aree incluse nei piani di zona, norme intese soprattutto ad accelerare la procedura stessa.
In particolare, la legge stabilisce che qualsiasi contestazione riguardante l
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XIV- Utilizzazione delle aree
da parte dei proprietari
La legge prevede la possibilità che i proprietari di aree incluse nei piani possano chiedere di costruire direttamente sulle aree stesse edifici di abitazione di tipo economico o popolare.
Presupposto indispensabile é che le aree di cui trattasi siano destinate a residenza nei piani vigenti o in altri strumenti urbanistici (ad es., programma di fabbricazione), e che tale destinazione sia stata, ovviamente, confermata nei piani di zona.
Le richieste debbono essere presentate entro il mese di novembre di ogni anno al Sindaco, il quale le esamina in relazione alle richieste degli enti indicati nell' art. 10, per accertare se non vi siano esigenze prevalen
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XV. - Agevolazioni fiscali
Speciali agevolazioni tributarie vengono stabilite dall' art. 21 della legge per gli atti di acquisto
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XVI - Applicazione della legge
nelle Regioni a statuto speciale
Le norme della legge in esame trovano applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale, fino a qua
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