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Circ.Min. LL.PP. 02/07/1962, n. 1534

L.168/62.Norme relative alla costruzione e ricostruzione degli edifici di culto.
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[Premessa]

Il progressivo aumento della popolazione e, soprattutto, l' espandersi degli abitati nell' ultimo dopoguerra - fenomeno particolarmente rimarchevole nei grandi e medi centri - fece avvertire, già più di dieci anni or sono, l' esigenza improrogabile di dotare i nuovi quartieri di chiese parrocchiali e le nuove chiese parrocchiali della abitazione del parroco ed opere annesse.


All' uopo non poteva non invocarsi l' intervento dello Stato, non essendo in grado le Curie vescovili, nella maggior parte dei casi, di sostenere - sia pure con il concorso dei fedeli - le notevoIissime spese occorrenti.


Si ebbe così la L. 18 dic. 1952, n. 2522 che autorizzava il Min. LL.PP, a concedere agli Ordinari Diocesani - per la costruzione o il completamento di chiese parrocchiali e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parro

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CAPO I. - INTERVENTO DELLO STATO NELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO
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I.0

Il CAPO I della nuova legge si compone degli artt. 1 2 e 3 i quali sostituiscono i corrispondenti articoli della legge 18 dicembre 1952 n. 2522, e si propone soprattutto di meglio regolare, alla luce della esperienza acquisita in dieci anni di applicazione, la materia trattata dalla legge del 1952.


Resta inteso perciò che per quanto non esplicitamente regolato dalla presente circolare dovrà farsi riferimento alla Circ. n. 1257 del 13 giugno 1956esplicativa della citata legge.


Si ritiene peraltro opportuno precisare che le

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A) Intonaci esterni.

Sono tutti quelli comuni e speciali che risultano necessari alla protezione esterna delle murature contro gli agenti atmosferici e che hanno, inoltre, in aggiunta o meno dei magisteri di faccia vista, funzione architettonica esterna degli edifici:


1) intonaco a civile con rinzaffo di malta di calce idraulica e arricciatura con stabilitura di calce dolce;


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B) Magisteri di faccia vista.

Comprendono quelle particolari esecuzioni delle murature sul paramento esterno in modo da sostituire ai fini protettivi delle murature stesse l' intonaco, unitamente ad una funzione di caratterizzazione dell' architettura dei prospetti esterni:


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C) Intonaci interni del tipo civile.

Sono quelli eseguiti a protezione delle superfici interne delle murature di pietrame, di mattoni o di calcestruzzo di cemento ed aventi un grado di rifinitura superiore all' intonaco di tipo rustico (solo rinzaffo) ed inferiore alla rasatura a gesso o ad altro materiale di uguale granulometria:


1 ) intonaco completo a civile con rinzaffo di malta di calce idraulica ed arricciatura in stabilitura di calce dolce.


2) intonaco completo a civile, come sopra, ma con rinzaffo in malta di calce idraulica ed arricciatura in stabilitura di calce idrata


3) intonaco completo a civile, come sopra, ma con rinzaffo in malta di cemento ed arricciatura di stabilitura di cemento


4) qualsiasi altro tipo d' intonaco interno del tipo civile, di prezzo unitario inferiore ai precedenti.


Per le modalità di esecuzione dei diversi tipi d' intona

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CAPO II . - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI OPERE ANNESSE
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II.0

Alternativamente con le provvidenze di cui alla legge n. 2522 modificata con gli artt. prec., viene al Capo II previsto l' intervento dello Stato mediante concessione di un contributo costante per 35 anni sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di edifici di culto analoghi a quelli previsti dalla anzidetta legge n. 2522. Il contributo é stabilito nella misura del 4%, elevato al 5% per le zone nelle quali si applica la L. 10 ag. 1952, n. 646 in precedenza elencate.


All' uopo dovrà essere seguita la procedura appresso indicata:


per ottenere il contributo dello Stato gli Ordinari Diocesani interessati dovranno presentare, per tramite della Pontificia Commissione per l' Arte Sacra, al Ministero LL.PP., richiesta di concessione del contributo redatta su moduli analoghi a quelli attualmente in uso per la legge n. 2522, allegandovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell' opera e dichiarando espressamente che intendono avvalersi dei benefici previsti dal Capo II della presente legge (contributo trentacinquennale).


Le richieste predette dovranno pervenire alla Pontificia Commissione entro il 31 dic. di ciascun anno e, dalla stessa Pontificia Commissione, dovranno essere rimesse a questo Ministero entro il successivo mese di febbraio. Il programma esecutivo delle opere verrà determinato dal Min. LL.PP. d' intesa col Min. dell' Interno sulla base delle proposte avanzate dalla Pontificia Commissione. Qualsiasi variazione di programma esecutivo dovrà essere decisa dal Min. LL.PP. d' intesa con i due predetti Uffici.


In via transitoria per le opere da programmare sui fondi dell' esercizio 1962-1963 le richieste di contributo dovranno pervenire alla Pontificia Commissione entro il 30 sett. 1962.


A seguito dell' inclusione in programma, gli Ordinari Diocesani, per ottenere il contributo previsto dalla l

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Stipulazione ed erogazione dei mutui.

--In base al combinato disposto degli artt. 4 e 5 della L. 18 apr. 1962, n. 168,R i mutui per Ia costruzione e per il completamento de

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Collaudo.

--La nomina del collaudatore verrà disposta dai Provv. OO.PP. ai quali dovrà pertanto essere tempestivamente trasmessa, a cura del Genio Civile, la contabilità finale dei lavori. Le spese di collaudo fanno

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Liquidazione e pagamento del contributo.

- Come é stato avvertito più sopra, col decreto di approvazione del progetto dell' opera, la concessione del contributo viene fatta in base

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Vigilanza sull' esecuzione dei lavori.

- Poiché le opere previste dal Capo II della presente legge vengono eseguite col concorso fin

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Spesa da mettere a contributo.

- L' art. 7 della predetta legge stabilisce che la spesa da ammettere a contributo é determinata:


a) dall' importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici;


b) dal costo dell' area che dovesse essere acquistata


c ) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del 5% degli importi di cui alle lettere a) e b).

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CAPO III. - RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO DlSTRUTTI DAI TERREMOTI DEL 28-12-1908 E 13-1-1915
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III.0

Con le norme contenute nel Capo III il legislatore ha inteso estendere i benefici di cui alla legge n. 2522 agli edifici di culto e locali annessi distrutti dai terremoti del 28 dic. 1908 e del 13 genn. 1915.


Finora, ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U. approv. con R.D. 19 ag. 1917, n. 1399 (per il terremoto calabro-siculo) e nel R.D.L. 13 maggio 1915, n. 775 e nella L. 1° aprile 1915, n. 476(per il terremoto della Marsica), lo Stato contribuiva alla ricostruzione e alla riparazione degli edifici di culto mediante la concessione di contributi pari al 50% della spesa ritenuta necessaria. Faceva eccezione la sola Diocesi di Messina che, a seguito di convenzione stipulata con il Ministero LL.PP. il 18 marzo 1948 (resa esecutoria con il D.L. 17 apr. 1948 n. 840), aveva ottenuto la somma di L. 1.050.000.000 per ricostruire e completare gli edifici di culto, assistenza, beneficenza e istruzione, distrutti o danneggiati nel territorio di detta Diocesi dal terremoto del 1908.


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Capo IV. - MODIFICAZIONI IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI Dl CULTO DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLA GUERRA
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IV.0

Le innovazioni introdotte dall' art. 12 - sostitutivo del terzo comma dell' art. 1 della L. 10 ag. 1950, n. 784 - consistono nel

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