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Sent. C. Cass. 15/03/2010, n. 6235

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tubi d’acqua pura o lurida - Distanza di almeno un metro dal confine - Interpretazione

1. L’art. 889, c. 2, C.c., nel prevedere per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria; ne consegue che la norma del comma 3 del medesimo art. 889, per la quale “sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”, deve essere intesa nel senso che questi possono stabilire una distanza maggiore rispetto a quella minima fissata dal codice, ma non una minore.

1. Conf., alla prima parte della massima, Cass. pen. 2 febbraio 2009 n. 2558, [R=W2F092558] 1a. (DIST) - Ved. Cass. 1 ottobre 2009 n. 21059 R


(Cod. civ. art. 889, c. 2 e 3)

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