Sent. C. Cass. pen. 04/03/2010, n. 8739 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 04/03/2010, n. 8739

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Vi sono comprese demolizione e ricostruzione di edifici
1. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi - in base al combinato disposto degli artt. 3, c. 1, lett. d), ultima parte, e 10, c. 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - anche quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli precedenti; tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti mediante la DIA, di cui ai primi due commi dell’art. 22, se non portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell’edificio, ovvero modificazione della destinazione d’uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece, che l’intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della DIA di cui all’art. 22, c. 3. In ogni caso, però, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati all’autorizzazione dell’amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico.

1a. (ATED-RISTR.1) - Sulla ristrutturazione edilizia ved. C.Stato IV 15 settembre 2009 n. 5509 R {La ristrutturazione edilizia [art. 3, c.1, lett. d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) comporta la possibilità della costruzione dell’edificio tutto o in parte diverso, ma nel rispetto della volumetria esistente}; VI 16 dicembre 2008 n. 6214 R (La demolizione e ricostruzione di un immobile può essere considerata come ristrutturazione - Condizioni); VI 11 novembre 2008 n. 5625 R [La ricostruzione di un edificio demolito va intesa - ai sensi della L. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c. 1, lett. d), 3a parte - non come nuova edificazione ma come ristrutturazione); Cass. pen. III 24 settembre 2008 n. 36542 e III 19 settembre 2008 n. 35933 e (I ruderi sono da considerarsi area non edificata e quindi la loro ristrutturazione - la quale in generale implica l’esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare - costituisce nuova costruzione); C. Stato V 8 settembre 2008 n. 4256 R( La ristrutturazione edilizia è uno degli interventi di recupero di cui all’art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457, nei quali rientra anche il caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione)
[D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 3, c. 1, lett. d), ultima parte e 10, c. 1, lett. c)) R

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