1. I motivi sopra illustrati sono fondati per quello che attiene all'intervenuta condanna dei ricorrenti a rifondere le spese legali sostenute nel primo grado dalla parte civile e per quanto concerne la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado per quello che attiene agli effetti penali della stessa.
Diversamente, per i motivi che si andranno ad evidenziare, va mantenuta la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati - conseguente alla riconosciuta esistenza del fatto reato- per quello che attiene agli effetti civili.
2. Preliminarmente, va rilevato che, ancorché i giudici di appello incorrano in un evidente lapsus calami nell'incipit della motivazione del provvedimento impugnato, ove si legge che agli appelli della Pubblica accusa e della P.C. non sono ammissibili per essere già alla data dell'interposizione del gravame i reati contravvenzionali prescritti", dalla lettura del dispositivo e dal prosieguo della stessa motivazione (ove a pag. 3 si legge "L'appello della P.C. non è invece tale...) appare chiaro che ad essere stati dichiarati inammissibili sono stati gli appelli proposti dal PM e dal P.G., mentre è stato accolto quello della parte civile.
3. Va poi rilevato che appare infondato il motivo proposto in ordine alla procura speciale rilasciata al difensore e procuratore della parte civile, motivo che peraltro non risulta proposto, in limine litis, al giudice del gravame del merito.
Ritiene, infatti il Collegio, diversamente da quanto opina il ricorrente che l'indicazione per cui "la presente procura si intende rilasciata per tutte le eventuali ulteriori udienze preliminari, dibattimentali o di appello, nonché contro ogni altro responsabile, a qualunque titolo, dei reati contestati o eventualmente contestandi, con tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso" esprima in modo certo la volontà della persona offesa di attribuire al procuratore speciale, oltre il mero potere di rappresentanza processuale nel corso degli ulteriori gradi di giudizio, anche il diritto di proporre gravame.
Questa Corte ha precisato che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 c.p.p., comma 3, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (così Sez. Un. n. 44712 del 27.10.2004, Mazzarella, rv. 229179, in cui la Corte, nell'escludere che la formula utilizzata nella specie potesse interpretarsi nel senso dell'attribuzione al difensore anche del potere di proporre appello, ha chiarito che la parte civile con la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100 c.p.p., conferisce al difensore lo "jus postulandi", ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, mentre con la procura speciale prevista dall'art. 122 attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 76, comma 1, la "legitimatio ad processum", ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato).
Di recente si è anche ulteriormente affermato che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (sez. 3^, n. 4676 del 22.10.2014 dep. il 2.2.2015, M., rv. 262473; sez. 2^, n. 46159 dell'11.7.2013, Ferrari, rv. 257335).
4. Fondato è il motivo che attiene alla impossibilità per il giudice di appello di porre a carico degli imputati le spese di rappresentanza in giudizio della parte civile nel primo grado di un processo laddove è dato pacifico che alla data in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado i reati fossero prescritti.
Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui il giudice dell'appello quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili in questa contenute né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (sez. 6^, n. 9081 del 21.2.2013, Colucci ed altro, rv. 255054). Il giudice di appello, peraltro, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescr