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Sent. C. Cass. 07/01/2010, n. 56

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Deroga - Ammissibilità - Condizioni

1. In tema di distanze nelle costruzioni, stante la sostanziale identità tra piano regolatore e programma di fabbricazione, già affermata dalla C. Cost. con sentenza n. 23 del 1978, anche nei Comuni dotati di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione è legittimo adottare, in attuazione di quest’ultimo, strumenti più dettagliati volti a disciplinare l’attività urbanistico-edilizia in particolari zone del territorio comunale, secondo uniformi criteri planovolumetrici, organici e funzionali, adeguati alla specificità di singoli settori urbani. In tali casi, siffatti strumenti attuativi possono legittimamente derogare alle prescrizioni generali sulle distanze contenute nell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n.1444 (nella specie, quella sulla distanza di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti).

1a. (DIST) - Ved. Cass. 1 ottobre 2009 n. 21059 R


(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9) R

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