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Sent. C. Stato 12/12/2009, n. 7789

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Costruzione temporanea, precaria o irrilevante - Permesso non necessario
1. La deroga al principio, ricavato dall’art. 3, c. 1, lett. e).5 del D.P.R. 01/380, sulla necessità del permesso di costruire per gli interventi di nuova costruzione, è ammessa soltanto con riferimento a costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, cioè destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, facendovi, invece, rientrare quei manufatti prefabbricati (chioschi, dehor, ecc.) per lo svolgimento di attività commerciale che, pur se non infissi al suolo, ma solo aderenti in modo stabile, sono destinati ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.

1. Conf. C. Stato V 24 febbraio 2003 n. 986, [R=WCS24F03986] V 24 febbraio 1996 n. 226. R
[D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c. 1, lett. e).5)

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