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Sent. C. Cass. 27/10/2009, n. 22688

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni - Ristrutturazioni edilizie - Nozione
1. La L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. d), includendo le ristrutturazioni tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e definendole come rivolte a trasformare gli organismi edilizi, anche se possono eventualmente portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, consente di qualificare come ristrutturazione, con conseguente esonero dall’osservanza delle prescrizioni dettate relativamente alle distanze dagli strumenti urbanistici per le nuove costruzioni, soltanto le opere che riguardino un fabbricato ancora esistente e, cioé, un’entità dotata quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere le loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione di essa. Anche se, quindi, non esula normativamente dal concetto di ristrutturazione edilizia la demolizione di un manufatto, ove seguita dalla sua fedele ricostruzione, ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall’altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell’uomo.

1. Conf., sulla prima parte della massima, Cass. II 28 maggio 2004 n. 10321. [R=W28MA0410321] Ved. anche C. Stato V 30 agosto 2006 n. 5061. [R=WCS30AG0650601] 1a. (DIST) - Ved. Cass. 1 ottobre 2009 n. 21059 R
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. d))

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