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Sent. C. Cass. 05/10/2009, n. 21227

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni in aderenza - Esclusione di spazio vuoto fra i due muri
1. Perché possa parlarsi di costruzione in aderenza è necessario che la nuova opera e quella preesistente combacino perfettamente da uno dei lati in modo che non rimanga tra i due nuovi, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso che lasci scoperte, sia pure in parte le relative facciate. (Nella specie la S.C., nel cassare la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto colmabili le intercapedini esistenti tra gli edifici delle parti, ha escluso che le dimensioni delle medesime - che presentavano distacchi da un minimo di 20 ad un massimo di 88 cm. - consentissero di applicare il principio giurisprudenziale che estende il concetto di costruzione in aderenza a quelle costruzioni le cui pareti presentano intercapedini di minime dimensioni).

1. Conf. Cass. 23 gennaio 2007 n. 1407. [R=W23GE071407] 1a. (DIST) - Ved. Cass. 1 ottobre 2009 n. 21059 R

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