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Sent.C. Stato 29/12/2009, n. 8908

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1. Appalti LSF - Cauzione provvisoria - Incameramento - Previsto anche per i partecipanti alla gara d’appalto diversi dall’aggiudicatario
1. La previsione dell’incameramento della cauzione provvisoria nelle gare d’appalto LSF in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla legge è estesa anche ai partecipanti alla gara diversi dall’aggiudicatario.

1. Conf. C. Stato IV 7 giugno 2005 n. 2933 R La sentenza n. 8908 cita l’art. 10, c.2 quater della L. 94/109, al quale corrisponde, sostanzialmente uguale, l’art. 48, c.1 e 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. È per questo che all’inizio del nostro titolo e nella massima si legge Appalti LSF anziché Appalti ll.pp.. Riportiamo qui i testi delle due norme a confronto Art. 10 L. 94/109 (Soggetti ammessi alle gare) 1-quater. I soggetti di cui all’art. 2, c. 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 4, c. 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, c. 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Art. 48 D.Lgs. 06/163 (Controlli sul possesso dei requisiti) 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, c. 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 2. La richiesta di cui al c. 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 1a. (CAUZ.3) - Ved. Cauzione provvisoria
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c.1 quater; D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 48, c.1 e 2)R

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