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04/04/2019

Esclusione dalla gara del concorrente in caso di concordato preventivo “in bianco”

Secondo la Corte di giustizia UE non contrastano con il diritto europeo le norme italiane che consentono l’esclusione dalla gara del concorrente che abbia presentato l’istanza per l’ammissione al concordato preventivo “in bianco”.

La Corte di giustizia UE, con sentenza del 28/03/2019, causa C101/18, si è pronunciata sulla compatibilità con le norme europee delle disposizioni di cui all’art. 38, D. Leg.vo 163/2006, comma 1, lett. a) (oggi contenute nell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. b) secondo le quali sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di appalto i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Nel caso di specie si trattava dell’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di un concorrente che aveva presentato una richiesta di concordato preventivo riservandosi, ai sensi dell’art. 161, comma 6, R.D. 267/1942 (c.d. Legge fallimentare), di depositare successivamente un piano per la prosecuzione dell’attività (c.d. “concordato preventivo in bianco”).

Al riguardo la Corte ha, in primo luogo, chiarito il concetto di “procedimento in corso” affermando che il deposito del ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, producendo effetti giuridici sui diritti e sugli obblighi sia del ricorrente sia dei creditori, deve essere considerato come l’atto di avvio del procedimento di concordato preventivo. Ne consegue che, a partire dalla presentazione del ricorso, si deve ritenere che sia in corso un procedimento di concordato preventivo a carico dell’operatore economico. A tal fine non assume alcune rilevanza la circostanza che, nel suo ricorso di concordato preventivo, l’operatore economico si riservi di presentare un piano che prevede la prosecuzione della sua attività.

Posto che quindi si trattava di una delle possibili ipotesi di esclusione dalla gara, i giudici hanno poi ritenuto legittimo il diverso trattamento previsto dalla normativa italiana tra gli operatori che presentino immediatamente il piano di prosecuzione dell’attività (concordato con continuità aziendale per il quale non è prevista l’esclusione dalla gara) e coloro che invece si riservino di presentarlo in un secondo momento (concordato preventivo in bianco). Ed infatti, secondo la Corte, la situazione in cui l’operatore non s’impegna già alla data in cui la decisione di esclusione è adottata, a procedere al concordato preventivo al fine di proseguire la sua attività non è paragonabile, con riguardo alla sua affidabilità economica, alla situazione di un operatore economico che s’impegna a tale data a proseguirla.

Risultano pertanto conformi al diritto europeo le norme italiane che consentono di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico l’operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, abbia presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.

Sul tema si segnala che la normativa che disciplina la partecipazione ad affidamenti pubblici dei soggetti in concordato preventivo è stata oggetto di revisione da parte del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza approvato con D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14 che ha introdotto, a decorrere dal 14/08/2020, modifiche alle disposizioni del D. Leg.vo 50/2016 in materia.

Dalla redazione