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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 19/06/2018, n. 596
Deliberaz. G.P. Bolzano 19/06/2018, n. 596
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PremessaL'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010 n. 9, prevede la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici per gli interventi elencati nel comma 3, lettere da a) a d) dello stesso articolo. I criteri in vigore sono contenuti nella Delib.G.P. 26 novembre 2012, n. 1758 (Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici). I suddetti criteri sono stati dichiarati compatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione Europea SA. 321113 (2010/N) del 26 luglio 2012: i relativi principi sono stati quindi ripresi nei presenti criteri Sono stati altresì considerati i |
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Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica |
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Articolo 1 - Ambito di applicazione1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modi |
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Articolo 2 - Definizioni1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni: a) malga: pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all'alpeggio, nel manuale dell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole sono definiti alpeggio; l'alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all'anno; b) rifugio: edifici inseriti nell'elenco dei rifugi |
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Articolo 3 - Beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese distributrici di energia elettrica che realizzano gli interventi di |
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Articolo 4 - Requisiti generali1. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti interventi incentivabili con costi stimati di allacciamento per utente inferiori a 1.638,00 euro senza IVA, ovvero comunque inferiori al costo di allacciamento permanente standard per utente stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). |
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Articolo 5 - Costi ammissibili1. Sono ammissibili tutti i costi, al netto dell'I.V.A., necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo |
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Articolo 6 - Entità dei contributi1. I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali dei costi ammessi: |
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Articolo 7 - Contributi in regime "De minimis"1. I seguenti contributi sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 d |
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Articolo 8 - Cumulabilità dei contributi1. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla |
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Articolo 9 - Presentazione delle domande1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica telematica predisposta dall'Ufficio provinciale Elettrificazione e inviate, prima dell'avvio dei lavori, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al seguente indirizzo PEC: stromversorgung.elettrificazione@prov.bz.it. 2. Le domande di cont |
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Articolo 10 - Concessione e approvazione dei contributi1. I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità: a) interventi che permettono la realizzazione dei progetti di ammodernamento e adeguamento della infrastruttura di rete elettrica, di cui al "Masterplan dell'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture di trasporto e dispacciamento dell'ener |
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Articolo 11 - Liquidazione dei contributi1. Le domande di liquidazione dei contributi devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica telematica predisposta dall'Ufficio provinciale Elettrificazione e vanno inviate al predetto Ufficio, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Le spese devono essere rendicontate dai beneficiari entro la fine dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo l |
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Articolo 12 - Variazioni in fase di liquidazione1. In fase di liquidazione sono ammesse variazioni non sostanziali tra le diverse voci di costo ammesse ovvero modifiche n |
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Articolo 13 - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari sono obbligati a: a) comuni |
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Articolo 14 - Controlli1. L'Ufficio provinciale Elettrificazione effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate; a ciò si aggiungono i casi che l'Ufficio ritiene opportuno |
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Articolo 15 - Revoca dei contributi1. Qualora, dopo l'avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o l |
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Articolo 16 - Validità1. I contributi di cui ai presenti criteri potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021. |
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