L. R. Calabria 17/05/1996, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 17/05/1996, n. 9

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/03/2024, n. 14
- L.R. 06/05/2022, n. 12
- L.R. 01/03/2022, n. 1
- L.R. 21/12/2018, n. 47
- L.R. 16/10/2014, n. 20
- L.R. 02/08/2013, n. 38
- L.R. 30/05/2013, n. 26
- L.R. 16/05/2013, n. 24
- L.R. 29/12/2010, n. 34
- L.R. 12/06/2009, n. 19
- L.R. 13/06/2008, n. 15
- L.R. 14/07/2003, n. 10
- L.R. 08/07/2002, n. 24
- L.R. 02/05/2001, n. 7
- L.R. 13/09/1999, n. 27
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TITOLO I
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del

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Art. 2 - Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Per l’assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

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Art. 3 - Tutela, uccellagione e catture

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. È vietata in tutto

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Art. 4 - Tassidermia

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regol

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TITOLO II - Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale
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Art. 5 - Piano faunistico-venatorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Giunta regionale, con il supporto dell’OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l’ISPRA garantisce l’omogeneità e la congruit

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Art. 6 - Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l’OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all’emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell’anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine. N30

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della

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Art. 7 - (Osservatorio faunistico venatorio regionale)

N12

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l’ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).

2. L’OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l’intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l’ambiente al fine dell’emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l’Osservatorio:

a) assicura la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l’utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole, dell’impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell’attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;

b) cura l’elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particola

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Art. 8 - Aziende faunistico-venatorie e agroturistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia nonché dell’OFVR e dell’ISPRA, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale. In tali

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Art. 9 - Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall’OFVR e ISPRA, disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. N35

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e all’OFVR dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali. N43

3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma

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TITOLO III - Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria
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Art. 10 - Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiut

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Art. 11 - Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;

b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;

c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;

d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anim

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Art. 12 - Appostamenti fissi e temporanei Aree contigue

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati e dai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

3. L'accesso all'appostamento

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Art. 13 - Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dello articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della legge n. 157/92, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agrosilvo-pastorale.

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Art. 13-bis - (Istituzione del numero verde antibracconaggio)

N15

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Art. 14 - Calendario venatorio

1. La Regione, sentito l'OFVR e l’ISPRA e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria. N48

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge n. 157/92.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'articolo 18 della le

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Art. 15 - Divieti

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È altresì vietato:

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;

- es

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Art. 16 - Immissione di selvaggina

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell’OFVR su parere dell'ISPRA Ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipa

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TITOLO IV - Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza
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Art. 17 - Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

- un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame o di un dipendente che abbia svolto le medesime funzioni per almeno cinque anni, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca;

- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, un avvocato e un medico;

- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale. N9

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

3. Non possono far

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Art. 18 - Tasse annuali di concessione regionale

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

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Art. 19 - Vigilanza venatoria: poteri e compiti

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157/92. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157/92, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, p

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TITOLO V - Procedimenti sanzionatori
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Art. 20 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/92, per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni sia applica la sanzione amministrativa “da euro 51,65 a euro 516,00” N4.

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Art. 21 - Sospensione, revoca, esclusione licenza

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'art

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TITOLO VI - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 22 - (Utilizzazione dei proventi regionali)

N23

1. A decorrere dall’anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l’esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi

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Art. 23 - Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per i

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Art. 24 - Norme transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio

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Art. 25 - Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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