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Sent. C. Cass. pen. 08/01/2009, n. 126

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1. Diritto d’autore - Opere dell’ingegno - Riproduzione totale o parziale mediante fotocopie - Ammissibilità – Condizioni
1. La riproduzione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopie (ex art. 68 L. 41/633 come modificato dall’art. 2 della L. 00/248) è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale.

1. Conf. Cass. pen. I 04/05568; III 02/20769, Menchicchi; 1998/870; 1996/10022; 1996/08392.
[L. 22 aprile 1941 n. 633 R (Protezione del diritto d’autore), art. 68; L. 18 agosto 2000 n. 248, art. 2 (L’art. 2 ha modificato alcuni articoli - fra cui l’art. 68 - della L. 41/633)]

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