Sent. C. Cass. 15/10/2008, n. 25188 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 15/10/2008, n. 25188

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Ballatoio di collegamento fra abitazioni e via pubblica - Apertura - Veduta ex art. 905 C.c. – Configurabilità
1. L’apertura di un ballatoio di collegamento tra la pubblica via e l’ingresso delle abitazioni situate al primo e al secondo piano può essere qualificata veduta ed assoggettata al regime giuridico del rispetto delle distanze fissato nell’art. 905 C.c., quando sia idonea, per ubicazione, consistenza e struttura, a consentire l’affaccio sul fondo vicino.

1. Conf. Cass. 13 gennaio 2006 n. 499 R. Ved. anche Cass. 13 ottobre 2004 n. 20205 [R=W13LO0420205], 3 gennaio 1992 n. 2 R. 1n. Codice civile - Art. 905 (Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi) - (c.1) Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. (c.2) Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. (c.3) Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
[Cod. civ. art. 905 (1n)]

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