Sent. CGAR. Sicilia 15/12/2008, n. 1080 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 15/12/2008, n. 1080

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Dichiarazione di inesistenza cause di esclusione - Resa da amministratore in carica – Legittimità
1. In una gara d’appalto ll.pp. la prescrizione del bando secondo cui la dichiarazione di inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 deve essere resa personalmente dai direttori tecnici dell’ultimo triennio, ancorché cessati, è illegittima, giacché i direttori tecnici cessati potrebbero non potere o non volere rendere la detta dichiarazione perché deceduti o irraggiungibili o in contrasto con l’impresa con la quale collaboravano, e la dimostrazione di tale circostanza potrebbe essere difficoltosa, costosa o richiedere tempi lunghi per l’aspirante concorrente; pertanto, in tale ipotesi, la dichiarazione è legittimamente resa dall’amministratore in carica.


(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75) R

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