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Sent. C. Cass. 20/05/2008, n. 12767

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fra pareti finestrate di edifici frontisti – Normativa ex D.M. 68/1444
1. L’art. 9 c.1, n.2) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni ex novo, la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.

1a. (DIST) - Ved. Cass. 7 maggio 2008 n. 11201 R
[D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9, c.1, n. 2) R

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