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19/12/2018

Barriere architettoniche, installazione di ascensore e rispetto normativa antisismica

Il T.A.R. Lazio-Roma, con la sentenza 28/11/2018, n. 11553, fornisce interessanti chiarimenti in merito all'intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore interno su un edificio situato in zona sismica.

Il T.A.R. ha ricordato che gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera. Ciò è stato chiarito definitivamente con il Glossario unico per le opere di edilizia libera (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, in attuazione dalla disciplina sulla SCIA recata dal D. Leg.vo n. 222/2016) che elenca tali interventi, appunto, tra le opere di edilizia libera. Già in precedenza, peraltro, la giurisprudenza aveva costantemente ricondotto gli ascensori interni alla nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria (v. per tutte Consiglio di Stato, sez. V, 11/07/2016, n. 3059).

Con riferimento al volume tecnico è stato precisato che lo stesso corrisponde a un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.

Peraltro, ha proseguito il T.A.R., nel caso di realizzazione di un ascensore su un edificio situato in zona sismica, la normativa che dispensa dal titolo abilitativo deve essere integrata con le disposizioni contenute nel Testo unico dell'edilizia relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e alle corrispondenti sanzioni per violazioni. Si tratta in particolare degli artt. 94, 95, 97, 98 e 100, D.P.R. n. 380/2001 a norma dei quali, da un lato, indipendentemente dall'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione. D’altro lato, è rimessa all’amministrazione regionale ogni determinazione in ordine alla demolizione dell’impianto, qualora incompatibile con la legislazione antisismica.

Dall’esame della suddetta normativa si desume:
- la necessità, a prescindere dal titolo abilitativo edilizio, non richiesto dalla legge, che l’intervento per la costruzione di un ascensore in zona sismica sia autorizzato dall’Ufficio tecnico regionale;
- che non è applicabile all’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore interno l’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo;
- nel caso di carenza della documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica, che il Comune, non avendo la competenza tecnica necessaria, deve astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento ed attendere la definizione dell’eventuale processo penale ovvero le determinazioni del competente Ufficio tecnico regionale.

Dalla redazione