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Sent.C. Cass. 31/03/2008, n. 8292

51431 51431
1. Responsabilità civile - Ex art. 2055 C.c. - Danni di persona trasportata su veicolo a motore in seguito a sinistro per colpa del vettore e di un terzo - Responsabilità di entrambi
1. Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della R.C.A.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’art. 2055 Cod. civ. Tale principio non subisce deroghe nell’ipotesi in cui il vettore corresponsabile del sinistro sia anche il genitore e legale rappresentante del trasportato minorenne, ed abbia proposto la domanda di risarcimento in nome e per conto di quest’ultimo: in tale ipotesi, pertanto, l’eventuale concorso di colpa del genitore conducente del veicolo è inopponibile al minore trasportato su esso (fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni).

1n. Codice civile - Art. 2055: ved. Cass. 22 febbraio 2008 n. 4591,R
[Cod. civ. art. 2055 (1n)]

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