Sent.C. Stato 20/02/2008, n. 588 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 20/02/2008, n. 588

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Tra imprese prequalificatesi separatamente - Legittimità
1. L’art. 13 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 consente la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti e vieta qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’art. 93, c. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 stabilisce che in caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite. Da tali disposizioni emerge come il legislatore abbia inteso favorire il fenomeno del raggruppamento di imprese e individuare la presentazione dell’offerta come momento della procedura, da cui scatta il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti.

1. Ved. C. Stato VI 13 marzo 2006 n. 1267; [R=WCS13M061267] V 18 settembre 2003 n. 5309; [R=WCS18S035309] V 2 dicembre 2002 n. 6619.[R=WCS2S026619] 1c. L. 94/109, art. 13, c. 5 e 5 bis ved. C. Stato VI 8 febbraio 2008 n. 416.R All’art. 13, c. 5 bis, L. 94/109 R corrisponde l’art. 37, c. 9, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: R ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13, c. 5 (1c) e 5 bis (1c);R D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 93, c. 2] R

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