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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 28/09/2007, n. 20574
Sent. C. Cass. civ. 28/09/2007, n. 20574
Sent. C. Cass. civ. 28/09/2007, n. 20574
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni - Tra edifici con pareti finestrate ed edifici con pareti cieche - Normativa ex D.M. 1444/1968 - Obbligo di osservanza con rispetto della distanza di 10 metri. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni - Nozione di costruzione.1. Ai fini dell’osservanza delle distanze legali, ove sia applicabile il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 in quanto recepito negli strumenti urbanistici, l’obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui un |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n. 270 del 2000 il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento della domanda proposta - con ricorso di nuova opera al Pretore di Civitavecchia del 1.8.1985 - da B.M.L., proprietaria del primo piano del fabbricato sito in quella città. Viale (OMISSIS), condannò in convenuti R.V. e B.M., proprietari dell'edificio confinante, ad arretrare la loro costruzione perché realizzata in violazione della distanza minima di dieci metri dalla proprietà dell'istante, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Avverso la sentenza proposero appello in soccombenti deducendo, sotto molteplici profili, l'inapplicabilità del D.M. n. 1444 del 1968. La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame con sentenza del 2.1.2004 ritenendo che la normativa del cennato D.M. fosse applicabile e che il Comune di Civitavecchia, adottando lo strumento urbanistico, l'avesse fatta propria ed, anzi, avesse accresciuto le distanze prevedendo che il distacco "interno" tra i fabbricati inseriti nella zona fosse almeno di 25 metri ovvero pari all'altezza del fabbricato frontistante, e, comunque, non inferiore a 10 metri. Nel caso deciso gli edifici erano entrambi forniti di aperture e finestre, ed a nulla rilevava che l'avancorpo di fabbrica della B., "misurato per il calcolo delle distanze, ne fosse in quel punto privo". Non era applicabile la normativa prevista per le costruzioni nella zona storica non ricadendo in essa quella realizzata dai convenuti, il cui edificio, inoltre, era, a tutti gli effetti, assimilabile ad una nuova costruzione essendo ben diverso, per caratteristiche e consistenza, da quello originario in quanto "disponeva di un portico al piano terra e di due balconi-ballatoio costituenti l'accesso ai piani superiori, prima, inesistenti". Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione R. V. e R.E. con tre motivi. B.M. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. In sede di avviso di udienza il difensore dei ricorrenti, avv. Massimo Annesi, risultò deceduto. Venne disposto il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza di trattazione del ricorso disponendosi che l'avviso fosse notificato personalmente alle parti affinché potessero munirsi di altro difensore (Cass. SS.UU. N. 477/2006). Dopo un successivo rinvio, dovuto al fatto che l'avviso era stato notificato ad uno solo dei ricorrenti, i successivi avvisi non sono stati notificati alle parti che, nonostante le ricerche effettuate, sono risultate irreperibili. |
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P.Q.M.La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in complessivi |
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