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Sent. C. Stato 08/06/2007, n. 3007

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Presupposti - Piano attuativo - Necessità
1. Per l’art. 9, comma 2, del testo unico sull’edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, «nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici generali come presupposto dell’edificazione» sono tassativamente ammessi alcuni interventi, tra cui non rientra la realizzazione di nuovi edifici. In tal modo, e tranne il caso limite in cui vi sia il cd. lotto intercluso (C. Stato V 3 marzo 2004 n. 1013; V 1 dicembre 2003 n. 7799), è stato espressamente affermato il principio della indefettibilità del piano attuativo, il quale - quando è prescritto dallo strumento urbanistico generale - non ammette equipollenti, nel senso che in sede amministrativa o in quella giurisdizionale non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che ad avviso del legislatore incidono negativamente sul razionale assetto del territorio, vanificando la funzione del piano attuativo (la cui approvazione può essere stimolata dall’interessato, con gli strumenti consentiti dal sistema).

1. Ved. C. Stato V 3 marzo 2004 n. 1013 R e V 1 dicembre 2003 n. 7799 R (caso limite del lotto intercluso). 1a. Sui presupposti per il rilascio della concessione edilizia (ora «permesso di costruire», a seguito dell’entrata in vigore del T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) da parte del Comune, ved. Csi 2 marzo 2006 n. 83 R (1. Nel caso di zone completamente urbanizzate, per il rilascio della concessione edilizia non occorre che vi sia un piano di attuazione; l’esigenza di tale piano sussiste invece non solo nel caso estremo di zone del tutto inedificate ma anche, e soprattutto, quando le nuove opere da costruire sono di una certa entità. - 2. È legittimo il diniego di concessione edilizia per l’edificazione in un’area nella quale non esistono opere di urbanizzazione sufficienti e non è stato predisposto il piano particolareggiato di esecuzione o un piano di lottizzazione); C. Stato V 22 giugno 2004 n. 4350 R [Ai fini del rilascio della concessione edilizia lo strumento urbanistico attuativo (come il piano particolareggiato) non è necessario, sia che si tratti del cd. «lotto intercluso» e sia in altri casi analoghi (zona d’intervento totalmente urbanizzata)]; V 3 marzo 2004 n. 1013 R (In mancanza del piano attuativo richiesto dal piano regolatore, la concessione edilizia può egualmente essere rilasciata soltanto qualora la P.A. accerti che l’area edificabile del richiedente è l’unica a non essere stata ancora edificata); V 4 febbraio 2004 n. 368 R (Sulla necessità della verifica, da parte del Comune, dell’esistenza dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione edilizia); Cass. Pen. III 9 gennaio 2004 n. 286 [R=WP9GE04286](Per il rilascio della concessione edilizia non è necessaria l’attuazione del piano particolareggiato nel caso in cui la zona sia integralmente urbanizzata).
(T.U. edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 9, c. 2)

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