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Sent.C. Cass. 26/09/2006, n. 20823

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Responsabilità P.A. per obbligo di custodia ex art. 2051 C.c. - Condizioni.
1. La responsabilità civile da custodia ex art. 2051 C.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell’estensione della rete viaria e dell’uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell’impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l’esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva fatto discendere l’inapplicabilità dell’art. 2051 C.c. automaticamente dalla notevole estensione della rete viaria di A., ponendo al riguardo ulteriormente in rilievo che la localizzazione della strada all’interno della perimetrazione del centro abitato - art. 41 quinquies legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche - è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante su di essa da parte del Comune).

1. Ved. C. Cost. 10 maggio 1999 n. 156 [R=WCC10MA99156]. Ved. anche Cass. 1 ottobre 2004 n. 19653 R; 13 gennaio 2003 n. 298.R Contra Cass. 13 febbraio 1978 n. 671.[R=W13F78671] Ved. «Responsabilità dell’ente proprietario (o concessionario) e/o dell’appaltatore»
(Cod. civ. artt. 2051 e 2043; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies)R

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