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Sent. C. Cass. 10/03/2006, n. 5261

50904 50904
1. Edilizia ed urbanistica - Muri - Muro divisorio fra edifici - Comunione ex art. 880 C.c. - Presunzione - Limiti.
1. In tema di presunzione di comunione del muro divisorio tra edifici prevista dall’art. 880 C.c., i limiti di operatività di detta presunzione sono determinati dallo stesso articolo (secondo periodo del comma 1) facendo espresso riferimento «al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto», nel senso che, in ipotesi che uno dei due edifici sia più alto rispetto all’altro, la presunzione suddetta opera sino al punto in cui le altezze dei due edifici combaciano. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito per difetto di motivazione, per non avere la stessa considerato che il resistente aveva inserito le travi di sostegno di una sua tettoia nella parte più alta del muro divisorio, dove questo proseguiva per cingere soltanto la fabbrica dell’edificio dei ricorrenti.

1. Ved. Cass. 8 agosto 1979 n. 4629.[R=W8AG794629]
(Cod. civ. art. 880)

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