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Sent.C. Stato 31/10/2006, n. 6456

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità. 2. Appalti ll. pp. - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Risarcimento danni - Criterio di commisurazione - Applicabilità - Limiti.
1. In una gara d’appalto ll.pp., in presenza di un provvedimento di aggiudicazione definitivo il procedimento di annullamento d’ufficio deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità, dalla comunicazione di avvio atteso che l’aggiudicatario definitivo vanti di una posizione giuridica evidentemente qualificata. 2. In una gara d’appalto ll.pp., in caso di annullamento dell’aggiudicazione, il lucro cessante, ovverosia l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell’azione amministrativa, deve essere risarcito riconoscendo l’utile di impresa nella misura del 10% qualora l’impresa documenti di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi; mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa aver riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.

Sul diniego, revoca od annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto di lavori pubblici, ved. C. Stato VI 16 gennaio 2006 n. 86 R (Annullamento, in autotutela, dell’aggiudicazione per erronea indicazione nel bando della qualificazione richiesta); V 22 novembre 2005 n. 6499 R (Annullamento dell’aggiudicazione per illegittimità - Facoltà del giudice amministrativo e suo potere di indicare il legittimo aggiudicatario); V 9 settembre 2005 n. 4642 R (Legittimo annullamento dell’aggiudicazione per polizza fideiussoria presentata insieme con controdichiarazione esonerativa); V, Ord. caut. 6 aprile 2004 n. 1543 R (Compete per legge al Prefetto l’accertamento della sussistenza di condizionamenti mafiosi nell’impresa aggiudicataria di una gara d’appalto tali da imporre all’amministrazione appaltante la revoca dell’aggiudicazione).

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