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Sent.C. Stato 06/06/2006, n. 3364

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1. Appalti ll.pp. - Subappalto - Divieto per opere richiedenti lavori speciali - Ex art. 13, c. 7 L. 94/109.
1. Negli appalti ll.pp., il disposto di cui all’art. 13, c. 7 (della L. 1994/109), che inibisce il subappalto per le opere di cui all’art. 74, c. 4 del D.P.R. 1999/554, non implica affatto che le opere diverse da quelle in esso considerate non possano costituire oggetto di un divieto di subappalto imposto dalla stazione appaltante, che intenda garantirsi, disponendo che determinate opere sono scorporabili ma non subappaltabili, il diretto controllo, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’impresa chiamata ad eseguire una parte dell’appalto alla quale connette un autonomo ed importante rilievo.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13, c. 7) R

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