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Sent.C. Cass. 26/05/2006, n. 12629

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Provvedimento di aggiudicazione definitiva - Natura solo formale del successivo contratto - Conseguenze.
1. Nei contratti di appalto stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale o altro provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce un atto preparatorio, ma costituisce, in pari tempo, atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell’accordo delle parti contraenti, onde il suo sopravvenuto annullamento giurisdizionale comporta, per un verso, che nessun effetto può essere riconosciuto al provvedimento invalido, fin dal momento del suo venire in essere, e, per altro verso, che esso pone nel nulla l’intero effetto-vicenda derivato dall’aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto, che non ha alcuna autonomia propria e non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma, assumendo, il semplice valore di mero atto formale e riproduttivo dell’accordo già concluso, è destinato a subire gli effetti del vizio che inficia il provvedimento cui è inscindibilmente collegato ed a restare automaticamente ed immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell’amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc travolto dall’atto giurisdizionale.

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