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Sent.C. Cass. 27/06/2006, n. 14813

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1. Notaio - Responsabilità - Omessa verifica di iscrizione ipotecaria sull'immobile compravenduto - Risarcimento del danno conseguente - Condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata - Ammissibilità - Condizioni.
1. Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell'attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare.

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