Sent. C. Cass. 26/04/2006, n. 9576 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 26/04/2006, n. 9576

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Edilizia ed urbanistica - Distanze - Osservanza per apertura di vedute - Forma scritta - Necessità.

In tema di vedute, l'esonero dall'osservanza delle distanze legali dalle costruzioni esistenti dà luogo a un rapporto di carattere non già obbligatorio bensì reale, in quanto, comportando un peso a carico di uno degli immobili e una corrispondente «utilitas» immediatamente fruibile a vantaggio dell'altro, configura un diritto di servitù, che non può essere convenzionalmente costituito se non per atto scritto.

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