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Sent. C. Stato 23/01/2006, n. 159

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Per rete fognante od altri servizi pubblici - Esclusione.
1. Il contributo di urbanizzazione per la concessione edilizia non può inglobare il rimborso delle spese di impianti e lavori, che il Comune, a costruzione ultimata, debba eseguire per collegare il fabbricato alla rete fognante o agli altri servizi pubblici, infatti detti impianti o lavori, come in genere quelli prodromici all'utilizzazione particolare dell'opera pubblica, non sono qualificabili come opere di urbanizzazione, perché non trasformano il territorio al fine della sua destinazione edificatoria, ma si eseguono successivamente, a edificazione già completata per consentire il godimento del proprietario.

1a. - Sul contributo di urbanizzazione relativo alla concessione edilizia ved. C. Stato IV 28 luglio 2005 n. 4014 R[Riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria il T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nell'art. 16, c. 7, 7 bis e 8, individua quelle la cui costruzione da parte del privato gli permette di scomputarne il valore sull'importo dovuto al Comune per oneri di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia (non vi rientrano le opere viarie ed idrauliche eseguite a servizio di un autoporto privato)]; V 27 settembre 2004 n. 6289 R (Contributo di urbanizzazione dovuto al Comune per il rilascio della concessione edilizia richiesta per la trasformazione dell'uso di un immobile da agricolo a residenziale).

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