FAST FIND : GP7460

Sent.C. Cass. 10/03/2006, n. 5235

50654 50654
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strade - Difetto di manutenzione - Responsabilità del Comune - Abitato con popolazione sino a 20.000 abitanti - Riferibilità del limite alla singola frazione - Sussistenza.
1. In tema di responsabilità per danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade pubbliche, ai fini dell'individuazione dell'ente tenuto alla manutenzione dei tratti di strade statali e provinciali interni all'abitato, il limite di ventimila abitanti, al quale l'art. 7, lett. c) della L. 12 febbraio 1958 n. 126 subordina l'assoggettamento di tali segmenti al regime proprio delle strade comunali, non dev'essere riferito al Comune nella sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal Comune di appartenenza. La diversità di tale regime rispetto a quello dei tratti di dette strade che attraversano abitati aventi una popolazione superiore a ventimila abitanti trova giustificazione nel fatto che, in questo caso, l'elevata consistenza della popolazione della frazione determina la prevalente utilizzazione della strada per il traffico locale, con conseguente onere della manutenzione a carico dell'ente locale, e su di essa non ha inciso L. 28 febbraio 1967 n. 105, la quale si è limitata a provvedere in materia di servizi urbani, quali l'illuminazione stradale e le fognature.

1. Ved. Cass. 17 dicembre 1996 n. 11361 [R=W17D9611361] 1a. - Ved. Cass. 7 dicembre 2005 n. 26997 R
[Cod. civ. art. 2043 (n); L. 12 febbraio 1958 n. 126, artt. 4, lett. c) (n) e 7, lett. c) (n); [R=L12658] L. 28 febbraio 1967 n. 105 (n)]

Dalla redazione